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SENTENZA RUBY-TER: TECNICHE DI COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA. CANALI INFORMATIVI TRA AULE DI GIUSTIZIA E SOCIETÀ: COMUNICATI STAMPA E INFORMAZIONI PROVVISORIE.

Nella giornata di mercoledì 15 febbraio 2023, il Tribunale di Milano, VII Sezione Penale, in composizione collegiale ha emesso sentenza di assoluzione nei confronti di Silvio Berlusconi e altri 28 imputati nel procedimento che li vedeva coinvolti per i delitti di falsa testimonianza ex art. 372 c.p. e di corruzione in atti giudiziari ex art. 319-ter c.p.

Lo stesso giorno, consapevole della relativa risonanza mediatica, il Presidente del Tribunale di Milano, dott. Fabio Roia, in attesa del termine di 90 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza, ha divulgato l’informazione provvisoria con la quale chiariva i criteri posti alla base di tale decisione al fine di arginare, per quanto possibile, interpretazioni improprie e meramente strumentali. Al di là delle polemiche attinenti alle ragioni “di carattere esclusivamente giuridico” – peraltro esplicitate analiticamente – poi declinate come “cavilli” dalla stampa in modo del tutto fuorviante, la diffusione dell’informazione provvisoria ha riaperto il dibattito relativo al rapporto tra Tribunale e organi di stampa.

A distanza di qualche giorno, con la lucidità che richiede l’argomento, è opportuno interrogarsi sull’adeguatezza e sul corretto utilizzo dei canali informativi che legano aule di giustizia e società.

In particolare, lo strumento utilizzato dal Tribunale di Milano trova fondamento nella risoluzione N. 310/VV/2017 del Consiglio Superiore della Magistratura in tema di “Linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale”, che di fatto delinea raccomandazioni rivolte alla magistratura sia inquirente che giudicante in merito ai mezzi a disposizione per precisare dei passaggi sottesi alle decisioni assunte: rispettivamente i “comunicati stampa” e le “informazioni provvisorie”.

Il comunicato stampa ha avuto indubbiamente un maggior successo rispetto alle informazioni provvisorie, le quali sono state utilizzate sporadicamente nel corso degli anni da parte dei Tribunali. E’ bene tenere a mente che queste differiscono dai comunicati stampa della Procura sia per la portata informativa che per la fase in cui intervengono, dal momento che si collocano nella fase conclusiva del processo, motivando in merito a criteri sulla base dei quali si è definita una vicenda giudiziaria. In tal senso, alla luce dei polveroni mediatici sollevati da casi giudiziari di interesse pubblico, come già osservato da autorevoli voci giornalistiche, un intervento chiarificatore postumo rispetto alla fase processuale da parte dello stesso Tribunale potrebbe quantomeno limitare derive interpretative – talvolta strumentali – inerenti all’esito giudiziario della vicenda e ai relativi criteri decisori.

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