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IL CATALOGO DEI REATI 231 SI AMPLIA NUOVAMENTE: NELL’AMBITO DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI VIENE INSERITO IL DELITTO DI FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE

In data 7 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 2 marzo 2023 n. 19 che ha recepito la direttiva UE 2019/2121 di armonizzazione delle discipline dei Paesi membri, prevedendo livelli minimi di garanzia per soci, creditori e lavoratori in merito ad operazioni societarie di trasformazione, fusione e scissione transfrontaliera.

L’art. 54 introduce nell’ordinamento il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, punendo con la reclusione da sei mesi a tre anni “chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’art. 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti”.

Nello specifico, il certificato preliminare rappresenta un documento che attesta il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione. L’art. 29 stabilisce che viene rilasciato dal notaio su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, a seguito di opportune verifiche sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni da questa presentate.

Il legislatore, oltre ad introdurre il nuovo presidio penalistico, è poi intervenuto sull’art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 relativo al catalogo dei reati societari, estendendo la responsabilità della persona giuridica anche a tale delitto.

In particolare, per la commissione dell’illecito nell’interesse o vantaggio dell’ente, si prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote, oltre alla possibilità – derivante dal secondo comma dell’art. 25-ter – dell’aumento di un terzo nel caso in cui ne derivi un profitto di rilevante entità.

Il novero dei reati che comportano l’apertura di un procedimento nei confronti della persona giuridica si è dunque nuovamente ampliato, rendendo così necessario l’aggiornamento dei modelli di organizzazione e gestione delle realtà aziendali che si affacciano sul mondo delle operazioni straordinarie transfrontaliere.

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