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IL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE NON È DI PER SÉ OSTATIVO ALLA CONFIGURABILITÀ DELLA CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

L’art. 131-bis c.p., peraltro recentemente ritoccato dalla riforma Cartabia, disciplina la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e, tra le cause ostative al riconoscimento dell’istituto, annovera l’abitualità del comportamento da parte dell’autore del reato.

Il quarto comma del medesimo articolo fornisce una definizione puntuale di comportamento abituale, descrivendo come tale la condotta di colui che sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero “abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”.

Ebbene, in giurisprudenza si è dibattuto sulla possibilità di concedere la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. pur in presenza di una pluralità di reati avvinti dalla continuazione ai sensi dell’art. 81 c.p.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sul punto, si sono espresse attraverso la sentenza n. 18891/2022, con la quale hanno riconosciuto la compatibilità tra i due istituti, salve le ipotesi in cui il giudice – previa valutazione complessiva della fattispecie concreta – ritenga la continuazione idonea ad integrare una o più delle condizioni che escludono la causa di non punibilità per particolare tenuità dell’offesa o qualificano il comportamento dell’autore come abituale.

Di recente, la Suprema Corte è tornata sulla questione con la sentenza n. 18890/2023 e ha riaffermato il principio espresso dalle Sezioni Unite, annullando la sentenza della Corte d’Appello che negava l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. per la reiterazione dei comportamenti dell’autore. Nello specifico, la Cassazione ha ravvisato un vizio di motivazione nella misura in cui la Corte d’Appello ha omesso di contestualizzare la condotta reiterata in esame, non esplicitando gli elementi di fatto dai quali aveva tratto l’abitualità della condotta.

In conclusione, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito ancora una volta l’orientamento che esclude qualsivoglia automatismo tra l’istituto della continuazione e l’abitualità del reato ai fini dell’applicabilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

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