skip to Main Content

RIFORMA CARTABIA: PRECLUSA L’INTEGRAZIONE DEL CAPO D’IMPUTAZIONE NELLA FASE DIBATTIMENTALE

La riforma Cartabia, come noto, persegue l’obiettivo di accelerare la definizione dei procedimenti penali e, proprio in tal senso, è intervenuta anche sull’art. 421 c.p.p. relativo alla discussione in sede di udienza preliminare. Nello specifico, la modifica normativa muove dall’intento di garantire la completezza del capo d’imputazione prima di accedere all’eventuale fase dibattimentale e, quindi, di svolgere il dibattimento su un oggetto corretto, riducendo così il rischio di istruttorie inutili, modifiche dell’imputazione o addirittura retrocessioni di fase.

Ebbene, con la pronuncia n. 28037, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha preso atto di tale modifica mettendo fine all’annoso contrasto giurisprudenziale relativo alla possibilità o meno per il Giudice dibattimentale di richiedere al Pubblico Ministero di precisare l’imputazione.

Segnatamente, la riforma ha ridefinito il primo comma dell’art. 421 c.p.p. stabilendo che, a seguito dell’accertamento inerente alla costituzione delle parti e prima dell’apertura della discussione, il Gup, laddove ravvisi una violazione dell’articolo 417, comma 1, lett. b), ovvero la genericità del capo d’imputazione, invita il Pubblico Ministero a provvedere alla sua riformulazione. Solamente nel caso di inerzia di quest’ultimo, sentite le parti, il Giudice “dichiara anche d’ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero”.

La pronuncia in commento ha di conseguenza statuito che una simile scelta da parte del legislatore, di fronte a una situazione di incertezza applicativa, non può che intendersi nel senso di “disciplinare la descritta fattispecie con esclusivo riferimento alla fase dell’udienza preliminare”, rendendo ancora più evidente “la riferibilità del meccanismo processuale solo e soltanto a tale ipotesi e non anche a quella del processo dibattimentale”.

Back To Top