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DATA PRIVACY DAY E DIRITTO PENALE

In occasione del DataPrivacyDay, istituito dall’UE per sensibilizzare gli utenti riguardo alla sicurezza di rete, lo Studio Legale Briola ha scelto di dedicare spazio a un tema rilevante nella disciplina penalistica: le investigazioni difensive.

Il 15 gennaio 2019, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le regole deontologiche relative ai trattamenti dei dati personali per svolgere investigazioni difensive o far valere un diritto in sede giudiziaria.

I principi richiamati dal Garante devono essere rispettati nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel corso di un procedimento anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione. sia nella fase propedeutica all’instaurazione di un eventuale giudizio.

Le regole deontologiche richiamate dall’art. 20, comma 4 del D.lgs. n. 101/18, si applicano sia nella fase propedeutica all’instaurazione di un eventuale giudizio che nella fase successiva alla definizione, da parte di “avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitino l’attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un’attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato, nonché dei soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore, svolgano in conformità alla legge attività di investigazione privata (art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.)”.

 

regole deontologiche per svolgere investigazioni difensive

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