|
| |
|
RAPPORTI TRA VIDEOSORVEGLIANZA
E PRIVACY
L'intervento del Garante
|
Si
parla di un milione di telecamere - spia che ci riprendono
senza che noi ce ne accorgiamo. Per la strada, nelle
banche, nei supermercati e negli uffici il "Grande
fratello" ci osserva.
Sino all'intervento del Garante che nel dicembre 2000
ha fissato le norme sulla videosorveglianza non c'è
stato limite alla interferenza nella nostra sfera
privata. Il Garante ha dichiarato: "l'uso
di tecnologie e di controlli è legittimo e può essere
utilizzato per ragioni , ad esempio, di sicurezza,
ma all'estensione dell'uso di questi mezzi deve corrispondere
un'estensione proporzionale dei diritti per i cittadini".
L'Autorità rappresentata da Stefano Rodotà ha emanato
un decalogo finalizzato ad evitare l'abuso delle telecamere;
dieci sono le regole che dovranno essere rispettate
da chiunque faccia uso di sistemi, reti e impianti
di sorveglianza.
Innanzitutto, la prima regola del decalogo impone
di chiarire gli scopi che si intendono perseguire
con l'impianto di videosorveglianza: scopi che
devono essere "determinati, espliciti, legittimi".
Inoltre i cittadini devono essere informati della
presenza delle telecamere.
L'obbligo di informativa è previsto dall'art. 10
della Legge sulla privacy (L.675/96).
Quando si entra in un negozio, in un supermercato
o in una banca, si dovrà pertanto fare attenzione
ai cartelli esposti all'ingresso. Se gli stessi informano
della presenza di telecamere, chi entra nel negozio
non potrà lamentare di essere stato ripreso.
L'accesso viene, infatti, considerato un comportamento
concludente.
Nessun consenso verbale o scritto verrà pertanto richiesto.
Altro è il problema relativo all'utilizzo dei dati
che dovrà rispettare la finalità per cui sono
stati raccolti. Se, infatti, nell'informativa si dichiara
che la telecamera è stata installata per prevenire
i furti, i dati non potranno essere utilizzati ad
esempio per studiare le abitudini di spesa dei consumatori
(a tal proposito, è stata presentata di recente una
denuncia delle associazioni dei consumatori contro
la prassi della vendita di videocassette a società
di consulenza esterna - è il c.d. "direct marketing").
Quanto alle modalità
delle riprese: sono vietati i primi piani,
le immagini "dettagliate o ingrandite", vanno registrati
solo quei dati che sono "indispensabili" rispetto
agli scopi perseguiti.
Andrà quindi "limitato l'angolo visuale delle riprese".
Dovrà poi essere stabilito con precisione il tempo
entro il quale i filmati andranno distrutti. Unica
deroga, la possibilità di conservare le registrazioni
"in relazione a illeciti", o nel caso di indagini
giudiziarie o di polizia.
Nessuna eccezione invece nel caso di dati registrati
per la rilevazione degli accessi dei veicoli nei
centri storici: le immagini potranno essere conservate
solo "
per il periodo necessario alla contestazione delle
infrazioni".
Nessun limite per chi svolge indagini giudiziarie
o di polizia.
Il decalogo non tocca gli impianti di videosorveglianza
privati dedicati "esclusivamente" alla sicurezza
personale (ad esempio al controllo dell'accesso dell'abitazione).
In questo caso sono solo due gli obblighi da osservare:
le immagini devono essere limitate "al solo spazio
antistante l'accesso" e non devono essere diffuse.
Le sanzioni per
chi non ottempera alle indicazione del garante: la
legge 675/96 già prevedeva all'art. 39 la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire
tre milioni. Nei casi più gravi, il garante potrà
disporre il blocco dei sistemi di ripresa; inoltre,
l'eventuale "trattamento illecito di dati personali"
è punibile con la reclusione fino a due anni ex art.
35 della stessa L. 675/96.
Per i luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le
sanzioni penali previste dallo Statuto dei Lavoratori
(art. 38 L. 300/70).
La tutela del cittadino:
chi ritenga violata la propria privacy potrà innanzitutto
rivolgersi a chi lo ha "sorvegliato" chiedendo di
sapere, ad esempio, se ha dati che lo riguardano,
se gli stessi vengono conservati o sono stati cancellati
ovvero la finalità del trattamento. Se non riceve
risposte o queste ultime sono insoddisfacenti, allora
può inviare una segnalazione al Garante o una interrogazione
formale a cui il Garante è tenuto a rispondere entro
30 giorni. Il Garante potrà inviare un'ispezione e
comminare le sanzioni previste dalla legge, ma anche
intervenire in modo più incisivo bloccando il trattamento
dei dati e chiedendo che sia rispettata la legge.
Se il soggetto non adempie, potrà incorrere anche
in sanzioni penali che sono competenza dell'autorità
giudiziaria. Resta ferma la possibilità per il cittadino
di denunciare in sede penale l'eventuale illecito
trattamento dei propri dati personali.
|
| IL
DECALOGO DEL GARANTE |
| 1)
Tutti gli interessati devono determinare esattamente
le finalità perseguite attraverso la videosorveglianza
e verificarne la liceità in base alle norme vigenti.
Se l'attività è svolta in presenza di un pericolo
concreto o per la prevenzione di specifici reati,
occorre rispettare le competenze che le leggi assegnano
per tali fini solo a determinate amministrazioni pubbliche,
prevedendo che alle informazioni raccolte possano
accedere solo queste amministrazioni.
2) Il trattamento dei dati deve avvenire secondo correttezza
e per scopi determinati, espliciti e legittimi (articolo
9, comma 1, lett. a) e b), legge 675/1998).
3) Nei casi in cui la legge impone la notificazione
al Garante dei trattamenti di dati personali effettuati
da determinati soggetti (articolo 7 legge 675/1996),
questi devono indicare fra le modalità di trattamento
anche la raccolta di informazioni mediante apparecchiature
di videosorveglianza. Non è prevista alcuna altra
forma di specifica comunicazione o richiesta di autorizzazione
al Garante.
4) Si devono fornire alle persone che possono essere
riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, che
avvertano della presenza di impianti di videosorveglianza,
fornendo anche le informazioni necessarie ai sensi
dell'articolo 10 della legge n. 675/1996. Ciò è tanto
più necessario quando le apparecchiature non siano
immediatamente visibili.
5) Occorre rispettare scrupolosamente il divieto di
controllo a distanza dei lavoratori e le precise garanzie
previste al riguardo (articolo 4 legge 300/1970).
6) Occorre rispettare i princìpi di pertinenza e di
non eccedenza, raccogliendo solo i dati strettamente
necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite,
registrando le sole immagini indispensabili, limitando
l'angolo visuale delle riprese, evitando - quando
non indispensabili - immagini dettagliate, ingrandite
o dettagli non rilevanti, e stabilendo in modo conseguente
la localizzazione delle telecamere e le modalità di
ripresa.
7) Occorre determinare con precisione il periodo di
eventuale conservazione delle immagini, prima della
loro cancellazione, e prevedere la loro conservazione
solo in relazione a illeciti che si siano verificati
o a indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
8) Occorre designare per iscritto i soggetti - responsabili
e incaricati del trattamento dei dati (artt. 8 e 19
della legge 675/1996) - che possono utilizzare gli
impianti e prendere visione delle registrazioni, avendo
cura che essi accedano ai soli dati personali strettamente
necessari e vietando rigorosamente l'accesso di altri
soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie
o di polizia.
9) I dati raccolti per determinati fini (ad esempio,
ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono
essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori
(ad esempio, pubblicità, analisi dei comportamenti
di consumo), salvo le esigenze di polizia o di giustizia,
e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.
10) I particolari impianti per la rilevazione degli
accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone
a traffico limitato devono essere conformi anche alle
disposizioni contenute nel d.P.R. 250/1999. È
altresì necessario che la relativa documentazione
sia conservata per il solo periodo necessario per
contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso
e che ad essa si possa inoltre accedere solo a fini
di indagine giudiziaria o di polizia. |
|