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Seminario/Corso
di formazione
LA VALUTAZIONE IMMOBILIARE
Novembre 2000 - Gennaio 2001
Le responsabilità penali
nella attività di stima immobiliare
Relazione
dell'Avv. Giovanni Briola
I
- INTRODUZIONE.
Le attività di natura valutativa (stime e perizie), sono
prestazioni che si estrinsecano in un giudizio tecnico ovvero
in una attività di studio e nella predisposizione di un
elaborato. Vengono, pertanto, definite obbligazioni di
mezzi.
Il rapporto giuridico è quello di prestazione d'opera intellettuale
che si differenzia dall'obbligazione di risultato tipica
del contratto d'opera o d'appalto.
Nella presente relazione verranno trattate le ipotesi di
reato che caratterizzano la responsabilità penale dei professionisti:
ingegneri, architetti e geometri, nell'attività di stima
immobiliare.
Si è, quindi, ritenuto di escludere dal presente esame i
casi di abusivismo edilizio che non abbiano specifica attinenza
con l'attività valutativa.
II - IL PRINCIPIO DI PERSONALITÀ
DELLA RESPONSABILITÀ PENALE; REATI PROPRI ED IN CONCORSO.
Secondo l'interpretazione sempre più diffusa, la personalità
della responsabilità penale deve intendersi non solo nel
significato minimo di "divieto di responsabilità per
fatto altrui", ma nel senso ampio e ben più pregnante
di "responsabilità per fatto proprio colpevole".
Quindi, l'applicazione della pena presuppone un "atteggiamento
volitivo colpevole" da parte del soggetto.
E ciò sia per il fondamentale rilievo che lo stesso assume,
essendo sancito all'art. 27 della Costituzione, sia per
la profonda incidenza che le sue interpretazioni determinano
nel significato stesso del singolo precetto penale.
Ogni riflessione in materia di responsabilità penale e così
anche in tema di valutazioni immobiliari sarà certamente
rappresentato dal principio di personalità di tale
responsabilità.
I reati si distinguono in reati comuni e propri a seconda
che siano realizzabili da chiunque ovvero da soggetti qualificati.
Parleremo di reato proprio quando l'illecito può essere
posto in essere solo da chi possiede una particolare qualifica,
che lo pone in una particolare relazione con il bene protetto:
ad es. la qualifica di perito per il reato di falsa perizia.
Ciò non esclude che nella commissione di un reato (anche
proprio) possa concorrere ovvero partecipare un altro soggetto.
La responsabilità penale del professionista può anche
essere dichiarata a titolo di concorso di persona nel reato,
così come disposto dall'art. 110 c.p.
Perché sia ipotizzabile una situazione di concorso di persone
nel reato, occorre la presenza di:
una pluralità di persone
la commissione di un fatto previsto dalla legge come
reato
un contributo causale, morale o materiale, da parte
di ciascun partecipe alla realizzazione del fatto di reato
la coscienza e volontà del fatto criminoso e la consapevolezza
di cooperare con altri nella realizzazione del fatto di
reato.
Questi requisiti valgono per il concorso di persone sia
nei delitti, sia nelle contravvenzioni; per queste ultime,
tuttavia, la responsabilità a titolo di concorso risulta
più estesa.
Infatti, per le contravvenzioni i criteri di imputazione
soggettiva sono indifferentemente il dolo o la colpa,
nel senso che per integrare l'elemento soggettivo è sufficiente
la colpa nelle sue accezioni di negligenza, imprudenza,
imperizia.
Al contrario, per i delitti, la responsabilità per colpa
è configurabile solo con riferimento a quelle fattispecie
che la prevedono in maniera espressa.
Nell'individuazione delle singole ipotesi di reato dovremo
fare riferimento alla qualifica rivestita dal professionista
, alla tipologia dell'attività prestata ed all'eventualità
che tale attività venga svolta da una pluralità di soggetti
in concorso.
III - LE IPOTESI DI REATO PROPRIO
ASCRIVIBILI AL PROFESSIONISTA CHE EFFETTUI UNA STIMA.
Le fattispecie di reato proprio
che andremo ad esaminare saranno pertanto le seguenti.
PERITO.
Falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.).
Ove l'incarico si sostanzi in una consulenza tecnica d'ufficio
ovvero in un conferimento di incarico peritale in
sede giudiziale, "Il perito che, nominato dall'Autorità
giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma
fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite
dall'art. 372 c.p. (falsa testimonianza punita con la reclusione
da due a sei anni)".
Anche per il reato di falsa perizia è prevista la causa
di non punibilità in caso di ritrattazione. L'art.
376 c.p. prevede infatti che "il colpevole
non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato
il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il
falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento".
ESPERTO.
Accanto alla figura del perito dobbiamo esaminare la responsabilità
dell'esperto designato dal presidente del tribunale
ai sensi dell'art. 2343 c.c. il quale, nella relazione di
stima che deve accompagnare gli apporti in natura o di crediti
ovvero la delibera di trasformazione della società, dia
un parere mendace e proceda ad una valutazione esagerata.
Con la modifica del secondo comma dell'art. 2343 c.c. operata
dall'art. 6 del d.p.r. 10/02/86 n. 30 si applicano le disposizioni
dell'art.64 c.p.c. che estende all'esperto le disposizioni
del codice penale relative ai periti.
Ne consegue che l'esperto non soltanto non potrà rifiutare
l'incarico o rinunciarvi, salvo incorrere nelle sanzioni
di cui all'art. 366 c.p., ma potrà rispondere anche del
delitto di "falsa perizia" previsto dall'art. 373 c.p.,
qualora abbia presentato una relazione mendace o affermato
fatti non conformi al vero.
INCARICATO DI SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ.
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano
un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 359
c.p.:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie,
o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato
senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera
di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione,
né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio
dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della
pubblica Amministrazione.
Si ha falso ideologico in ogni caso in cui il documento,
non contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni
menzognere: nel falso ideologico è lo stesso autore
del documento ad attestare fatti non rispondenti al vero.
L'art. 481 c.p. punisce
"chiunque, nell'esercizio di un servizio di pubblica
necessità (ai sensi dell'art. 459 c.p.), attesta falsamente
in un certificato fatti dei quali l'atto è destinato a provare
la verità".
A titolo esemplificativo, vale la pena sottolineare in questa
sede che il D.L. 24 gennaio 1996 n. 30, (in tema di semplificazione
dei procedimenti in materia urbanistico - edilizia), ha
espressamente riconosciuto la qualità di "incaricato di
servizio di pubblica necessità" al progettista che rediga
la relazione da presentare con la denuncia di inizio attività
(art. 7 co. 11 D. L. n. 30/1996). CONSULENTE TECNICO.
A differenza del perito nominato dal Giudice, il consulente
tecnico è quel collaboratore che una parte si assicura al
fine di fornire una valutazione che comporta particolari
competenze tecniche.
Al consulente tecnico può essere ascritta una responsabilità
penale ai sensi degli art. 380 e 381 c.p.
Potrà essere contestato il patrocinio
o la consulenza infedele (art. 380 c.p.)
quando "il patrocinatore o il consulente tecnico,
che rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca
nocumento agli interessi della parte da lui (….) assistita
o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria".
Ovvero, altre infedeltà (art. 381
c.p.) qualora il "patrocinatore o il consulente
tecnico che, in un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria,
presta contemporaneamente, anche per interposta persona,
il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti
contrarie".
IV - IPOTESI DI REATO IN CONCORSO.
Le fattispecie di reato in concorso che esamineremo sono
le seguenti:
TRUFFA. Commette tale
delitto "chiunque, con artifici o raggiri, inducendo
taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno".
Con l'artificio l'agente fa apparire come vera una
situazione che è invece ingannevole; con il raggiro
l'agente si avvale di ogni informazione mendace detta in
modo da convincere o sorprendere l'altrui buona fede.
È necessario che artifici e raggiri abbiano indotto in
errore la persona (si avrebbe altrimenti solo una tentata
truffa): sussiste tale requisito quando la vittima sia divenuta
certa dell'esistenza di una situazione che in realtà non
esiste.
Il soggetto in errore deve poi aver poi compiuto un atto
di disposizione patrimoniale (con conseguente danno
patrimoniale).
Il dolo consiste nella
volontarietà del fatto, nella cosciente direzione della
condotta a trarre in inganno la vittima e a determinare,
con tale mezzo, la disposizione patrimoniale da un lato
e il profitto dall'altro.
La truffa è aggravata se commessa a danno dello Stato o
di altro ente pubblico.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche:
L'art. 22 della L. 55/90 ha introdotto, all'art. 640 bis
c.p., un nuovo delitto di truffa aggravata, quando questa
riguardi contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati,
concessi o erogati da parte della Stato, di altri enti pubblici,
o delle Comunità Europee.
Frode fiscale e falso in
bilancio:
Non v'è dubbio che le fattispecie che integrano , rispettivamente,
il reato di frode fiscale ed il reato di falso in bilancio
presentino molti tratti in comune. In buona sostanza , tendono
a sovrapporsi ogniqualvolta il documento fittizio ovvero
l'elemento artificioso si riflette sulle relazioni, sui
bilanci o su altre comunicazioni sociali. È il caso:
con riferimento all'art. 4 del D.L. 10 luglio 1982
n. 429, convertito con modificazioni nella L.
7 agosto 1982 n. 516 delle lettere d) ed f).
con riferimento al D.Lgs.
10 marzo 2000 n. 74, degli art. 2, 3 e 8.
Criterio di individuazione delle varie fattispecie è la
"finalità del comportamento"
(ad esempio, se il comportamento fraudolento persegue la
duplice e distinta finalità di evadere il fisco e di ingannare
i terzi tutelati dall'art. 2621 c.c. (come soci o creditori),
sarà configurabile il concorso dei predetti reati).
Problematico è il caso in cui il comportamento persegua
l'unica finalità di evadere le imposte, ma si concretizzi
attraverso atti che posseggono i requisiti dell'art. 2621
c.c..
In tale ipotesi, sussiste il dolo specifico richiesto dall'art.
4 della L. 516/82 (cioè il fine
di evadere le imposte), ma soci e creditori,
tutelati dall'art. 2621 c.c., non vengono necessariamente
danneggiati. Anzi, sono frequenti i casi in cui l'evasione
comporta dei vantaggi per soci e creditori.
L'orientamento maggioritario valorizza il criterio di specialità,
per effetto del quale la frode fiscale prevarrebbe sul falso
in bilancio commesso per finalità evasive, escludendo così
il concorso dei reati (così anche la recente Sent. della
Corte di Cass. N. 4128 del 31 marzo 2000).
Ad oggi comunque il problema non ha ancora trovato una soluzione
univoca come confermato dalla prassi giurisprudenziale.
Vale la pena ora di concentrare l'attenzione al caso in
cui il comportamento fraudolento si sostanzi in un'attività
di natura valutativa.
Il problema del concorso fra i due reati può essere affrontato
anche su un piano oggettivo, confrontando cioè l'elemento
materiale che contraddistingue le due fattispecie.
Le società sono spesso chiamate ad operare delle valutazioni:
alcune di esse interessano direttamente il bilancio ed in
seconda battuta la dichiarazione (ammortamenti, rimanenze,
crediti, partecipazioni, ecc…); altre, invece, vanno eseguite
solo in sede di redazione della dichiarazione (il cd. Transfer
pricing, ecc...).
Anche con riferimento al tema delle valutazioni non si può
dire che ad oggi la giurisprudenza abbia offerto chiare
ed univoche interpretazioni.
In effetti, in presenza di attività di natura valutativa,
viene normalmente esclusa la frode fiscale, mentre sul falso
in bilancio si riscontrano pronunce contrastanti.
Più in particolare, si rinvengono decisioni che escludono
tout court il reato di falso in bilancio sulla scorta di
un'interpretazione restrittiva della locuzione "fatti" che
non potrebbe mai ricomprendere le mere valutazioni ( Cass.
Sez. V, 14/12/94).
All'estremo opposto si collocano le decisioni che ricomprendono
le valutazioni nei fatti, sull'assunto che anche queste,
come ogni altro componente positivo o negativo, concorrono
a rappresentare in maniera veritiera le condizioni economiche
della società (Cass. Sez. V, 5 dicembre 1995).
In posizione intermedia si pongono le decisioni che,
pur riconoscendo che le valutazioni esulano dalla nozione
di "fatti", nondimeno attribuiscono ad esse rilevanza penale
qualora appaiano irragionevolmente errate ovvero eccessivamente
lontane dai criteri che la legge indica per la stima delle
poste di bilancio (Corte d'Appello di Napoli, 5 dicembre
1988).
Qualora l'illecito si consumi attraverso una valutazione,
ne consegue che il problema del potenziale concorso tra
i due reati non sarebbe neppure astrattamente configurabile.
Da quanto evidenziato, si potrebbe trarre un'ulteriore conferma
dell'impossibilità di configurare il falso in bilancio per
fini esclusivamente fiscali, giacchè, in caso contrario,
le false valutazioni per motivi fiscali sarebbero punite
dall'art. 2621 c.c. quando invece l'art. 4 della L. 516/82
ha inteso escluderle.
Modifiche al quadro esistente derivanti
dall'attuazione della riforma del diritto penale tributario
(art. 7 del D. Lgs. N. 74 del 2000).
All'interno del D.Lgs. n. 74 del 2000 si rinvengono alcune
disposizioni che interessano i rapporti tra le due fattispecie.
Ad esempio quelle contenute nell'art. 7 secondo il quale:
"1. Non danno luogo a fatti punibili a norma degli
art. 3 (dichiarazione
fraudolenta mediante altri artifici diversi dall'utilizzo
di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)
e art. 4 (dichiarazione
infedele) le rilevazioni nelle scritture contabili e nel
bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione
dell'esercizio di competenza ma sulla base di metodi
costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni
e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri
concretamente applicati sono stati comunque indicati nel
bilancio.
2. In ogni caso, non danno luogo a
fatti punibili a norma degli art. 3 e 4 le valutazioni estimative
che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore
el 10 % da quelle corrette…".
Dall'esame di tale articolo si traggono due prime considerazioni:
a) la violazione del criterio di competenza, se avviene
sulla base di metodi costanti di impostazione contabile,
non dà luogo a fatti punibili alla stregua di norme penali
tributarie (neppure, si badi, qualora sia frutto di un comportamento
fraudolento, come si desume dall'art. 3).
b) le valutazioni possono innovativamente assumere rilevanza
penale ai fini tributari.
Ne consegue:
aa) nel primo caso, il venir meno di un'ipotesi di possibile
concorso, perchè qualora la frode si realizzi attraverso
metodi costanti di impostazione contabile (come può accadere
se i ricavi maturati in un determinato esercizio venissero
sistematicamente annotati per cassa nell'esercizio successivo,
mediante la produzione di documentazione non veritiera volta
a far coincidere il periodo di cassa con quello - precedente
- di competenza) permarrebbe tutt'al più, il solo reato
di falso in bilancio.
bb) nel secondo caso, la possibilità di configurare il concorso
dei reati, qualora il comportamento fraudolento si estrinsechi
in attività di natura valutativa.
Con riferimento alle valutazioni, sempre l'art. 7 consente
di fare due ulteriori precisazioni.
La prima è che esse non danno luogo a fatti punibili, se
i criteri utilizzati nella valutazione sono stati esplicitati
nel bilancio: la circolare 14 aprile 2000 n. 114000 del
Comando Generale della Guardia di Finanza evidenzia come
sia stato ritenuto "inidoneo a configurare il dolo di
evasione l'eventuale adozione di criteri di rilevazione
contabile e di stima che, quantunque non esattamente corrispondenti
a quelli fiscalmente corretti, siano stati espressamente
indicati in bilancio e, segnatamente, nella nota integrativa,
senza così arrecare ostacolo alla verifica successiva degli
organi di controllo".
In questo caso, non dovrebbe sussistere nemmeno il falso
in bilancio, in quanto l'esplicitazione del criterio
esclude il requisito della fraudolenza
richiesto dall'art. 2621 c.c. e, nel contempo, garantisce
una sufficiente trasparenza agli atti sociali. Può essere
inoltre utile rilevare come le valutazioni non diano luogo
a fatti punibili, se l'errore di valutazione è contenuto
al di sotto della soglia di tolleranza
fissata dal legislatore nella misura del 10%, rispetto
alle valutazioni ritenute corrette.
In questo caso, almeno per l'orientamento che comprende
le valutazioni nell'ambito del 2621 c.c., resterebbe eventualmente
contestabile il falso in bilancio, previo approfondimento
dei criteri adottati per la
relazione e dell'elemento soggettivo.
L'art. 7 appena citato evoca l'art. 6, comma 1, del D.Lgs.
n. 472 del 1997, secondo il quale "…non si considerano colpose
le violazioni conseguenti a valutazioni estimative… se differiscono
da quelle accertate in misura non eccedente il 5% ".
Ai fini dell'applicazione della sanzione penale l'ordinamento
appare più tollerante di quanto non lo sia ai fini dell'applicazione
della sanzione amministrativa : la soglia è, infatti, posta
al 10% anziché al 5%.
La ratio della norma, comunque, è la stessa. Quella cioè
di accettare un margine di approssimazione in un'attività,
come quella estimativa, che presenta forti connotati di
opinabilità, se non di vera e propria discrezionalità.
Pertanto, quanto più complessa ed opinabile appare l'attività
di valutazione tanto più ardui saranno l'esercizio dell'azione
penale, la tutela dei diritti difensionali, l'attuazione
della funzione giudiziaria: ciò che richiederà il sistematico
intervento di periti di parte o d'ufficio. Non solo, è lecito
ritenere che la partecipazione dei soggetti portatori di
competenze specifiche andrà crescendo sin dalle fasi di
redazione degli atti societari, quando le singole società
avranno un nuovo e specifico interesse ad eseguire le valutazioni
in maniera corretta proprio per evitare di incorrere nel
reato di frode fiscale.
In tal caso, peraltro, non si può escludere l'eventualità
che gli esperti consultati possano essere coinvolti a titolo
di concorso nel reato.
Dovrà però necessariamente essere approfondito l'elemento
soggettivo che ha caratterizzato l'operato del
professionista, vale a dire la coscienza,
volontà e consapevolezza dell'iter criminoso.
La responsabilità penale del professionista nel reato commesso
dal cliente risulterà circoscritta al profilo del dolo in
quanto non potrà assumere rilevanza una condotta meramente
colposa.
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