OPERA NEL SETTORE DEL DIRITTO PENALE D'IMPRESA
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SANZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE


PECUNIARIA: da euro 25.000,00 a euro 1.500.000,00
Il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto un modello commisurativo per quote il cui funzionamento può essere così esemplificato: la sanzione pecuniaria applicata è pari a un numero di quote non inferiore a cento e non superiore a mille (art. 10 comma 2°).
L'importo di una quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1549,37 (art. 10 comma 3°).
Il "numero" delle quote è determinato dal giudice sulla base della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e sulla base dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto ovvero per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11 comma 1°).
Il "valore monetario" della singola quota è, invece, determinato in ragione delle condizioni economiche dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 comma 2°)

CONFISCA
La confisca si atteggia a sanzione principale e obbligatoria. Nei confronti dell'ente, infatti, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato (art. 19 comma 1°)
Oltre all'ipotesi tradizionale di confisca, il legislatore ha introdotto anche la c.d. "confisca per equivalente": qualora non sia possibile l'apprensione del prezzo o del profitto con le forme tradizionali della confisca, questa potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (art. 19 comma 2°).

LE MISURE INTERDITTIVE:

- sospensione dell'attività;
- revoca di licenze e autorizzazioni;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- pubblicazione della sentenza

Lo Studio Legale Briola è a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.