PECUNIARIA:
da euro 25.000,00 a euro 1.500.000,00
Il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto un modello commisurativo
per quote il cui funzionamento può essere così esemplificato:
la sanzione pecuniaria applicata è pari a un numero
di quote non inferiore a cento e non superiore a mille (art.
10 comma 2°).
L'importo di una quota va da un minimo di € 258,23 ad
un massimo di € 1549,37 (art. 10 comma 3°).
Il "numero" delle quote è determinato dal
giudice sulla base della gravità del fatto, del grado
di responsabilità dell'ente e sulla base dell'attività svolta
per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto ovvero
per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art.
11 comma 1°).
Il "valore monetario" della singola quota è,
invece, determinato in ragione delle condizioni economiche
dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione
(art. 11 comma 2°)
CONFISCA
La confisca si atteggia a sanzione principale e obbligatoria.
Nei confronti dell'ente, infatti, è sempre disposta,
con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del
profitto del reato, salvo che per la parte che può essere
restituita al danneggiato (art. 19 comma 1°)
Oltre all'ipotesi tradizionale di confisca, il legislatore
ha introdotto anche la c.d. "confisca per equivalente":
qualora non sia possibile l'apprensione del prezzo o del
profitto con le forme tradizionali della confisca, questa
potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre
utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto
del reato (art. 19 comma 2°).
LE MISURE INTERDITTIVE:
- sospensione dell'attività;
- revoca di licenze e autorizzazioni;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi,
sussidi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- pubblicazione della sentenza
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