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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
PARERE INTERNET
del 2 ottobre 2000

Il C.d.O. rileva che i quesiti posti a proposito di "internet" sempre più frequentemente negli ultimi mesi, si riferiscono a due ipotesi da tenere distinte:
1) apertura di un "sito internet "da parte di colleghi;
2) offerta di consulenza c.d. "on line".
Quanto al primo punto, il Consiglio si è già espresso con il parere approvato nella seduta del 20 febbraio 1997, che viene riconfermato. In relazione a quanto si è potuto osservare su internet in questi ultimi anni, il Consiglio ritiene per altro opportuno di ribadire alcuni punti, che sembrano non essere stati tenuti nella dovuta considerazione da parte dei colleghi, ed in particolare:
A) non può essere consentita l'indicazione nominativa dei clienti, neppure nel caso esista il loro consenso;
B) quanto alle "specializzazioni", si ricorda che non può il collega auto- attribuirsi qualificazioni positive, che non derivino da titoli di Studio (laurea) o di carriera universitaria (titolare di cattedra in materla giuridica). È consentito al collega indicare i settori del diritto, nei quali opera prevalentemente (esempio: civile, penale, amministrativo, tributaria, fallimentare, diritto del lavoro, eccetera), evitando per altro una elencazione di tutto la scibile e di tutte le "materie", che costituirebbe vanteria reclamistica da evitare.
Assai più delicato il problema, di cui al punto due, anche perché esso si riferisce ad una situazione esplosa negli ultimi anni ed in relazione alla quale non è possibile trovare una specifica disciplina nel codice deontologico né specifiche decisioni o pareri da parte del Consiglio dell'Ordine, che non può, peraltro - di fronte alle legittime richieste dei colleghi - non affrontare il problema.
Per risolverlo, è da tenere presente innanzitutto che caratteristica di internet è l'aver creato un vero e proprio "luogo di incontro", cui ciascuno può accedere tramite il proprio computer, ricercando non solo la notizie che gli interessano (proprio a tal fine il Consiglio dell'Ordine di Milano ha da poco istituito un proprio sito, ricco di notizie utili per i colleghi), ma può anche contattare, interloquendo via e-mail, quei soggetti che già conosce o che, mai prima visti o sentiti, appaiono comunque avere da offrire qualcosa (che può essere un bene, così come un servizio) di suo interesse, ma tale contatto, così come l'eventuale successivo negozio ehe ne derivi (sia esso di compravendita, di mandato, di consulenza professionale) deriva sempre da una iniziativa dell'utente: sotto questo punto di vista, da ritenersi essenziale, il C.d.O. ritiene che l'offerta di consulenza "via internet" debba essere tanuta distinta dalla pubblicità vietata dal Codice Deontologico, in quanto la pubblicità prevede una esibizione del prodotto, del servizio reclamizzato, tramite manifesto o tramite mezzi di comunicazione di massa (giornali, radio, TV), esibizione che è imposta - spesso (come negli spots televisivi) in modo disturbante - a chi su quel veicolo cerca tutt'altro.
Sotto questo profilo, ritiene il C.d.O. che - una volta entrato in vigore l'articolo 17 del c.d. [1] - nel rispetto dei principi di correttezza, lealtà e soprattutto di decoro professionale, che non possono subire variazioni nel tempo, l'offerta di consulenze legali via internet non rappresenti qualcosa di radicalmente diverso rispetto, ad esempio, all'invio - certamente deontologicamente lecito nei limiti di cui si è già detto - di brochures, posto che anche queste non sono altro che una vera e propria dichiarazione di disponibilità (e di volontà) del collega, che le invia, ad essere contattato dai nuovi clienti, per offrire loro la propria consulenza.
Che poi quest'ultima avvenga personalmente, a mezzo telefono, lettera, fax o e-mail, appare a questo Consiglio assolutamente indifferente da un punto di vista deontologico.
Ritiene dunque il Consiglio che l'offerta di consulenze on-line non rientri nell'ipotesi disciplinate dall'art.18 [2] e dall'art.19 [3] del codice deontologico
Resta invece da escludersi la possibilità di consulenza da parte di Colleghi tramite "siti internet" gestiti da terzi ("società di servizi", associazioni etc.).
Naturalmente deve, a maggior ragione, essere scrupolosamente rispettata la dignità professionale e il divieto di accaparramento di clientela. E dunque, da una parte devono essere evitate "vanterie" sulla rapidità o qualità della consulenza, sulle percentuali di vittorie delle cause, così come ogni "garanzia di risultato" è da ritenersi vietata l'offerta di consulenze gratuite, ma anche l'indicazione specifica delle tariffe che si intendono applicare, salvo le stesse non si sostanzino in un semplice richiamo a quelle forensi in vigore; caso per caso, potrà il collega, dopo essere stato contattato dal potenziale cliente, concordare anche via e-mail con lo stesso il criterio di determinazione dei suoi onorari.
Milano, 02 ottobre 2000


[1] L'articolo 17 del codice deontologico degli avvocati riguarda il "divieto di pubblicità: "È vietata qualsiasi forma di pubblicità dell'attività professionale.
I - È consentita l'indicazione nei rapporti con i terzi (carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, banche dati forensi, anche a diffusione internazionale) de i propri particolari rami di attività.
II - È consentita l'informazione agli assistiti e ai colleghi sulla organizzazione dell'ufficio e sulla attività professionale svolta.
III - È consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia consenso unanime dei suoi eredi.
IV - In ogni caso l'attività di informazione consentita deve essere attuata in modo veritiero e nel rispetto dei doveri di dignità e decoro".
[2] L'articolo 18 del c.d., si riferisce ai rapporti con la stampa: "Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi.
I - II difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse dello stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa, che non siano coperte dal segreto di indagine.
II - Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso, perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi; spendere il nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità personale".
[3] L'articolo 19 del codice deontologico si riferisce al divieto di accaparramento di clientela: è vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.
I - L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la prestazione di un cliente.
II - Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi".
   
Lo Studio Legale Briola è a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.