Il
C.d.O. rileva che i quesiti posti a proposito di "internet"
sempre più frequentemente negli ultimi mesi, si riferiscono
a due ipotesi da tenere distinte:
1) apertura di un "sito internet "da parte di colleghi;
2) offerta di consulenza c.d. "on line".
Quanto al primo punto, il Consiglio si è già espresso con
il parere approvato nella seduta del 20 febbraio 1997, che
viene riconfermato. In relazione a quanto si è potuto osservare
su internet in questi ultimi anni, il Consiglio ritiene
per altro opportuno di ribadire alcuni punti, che sembrano
non essere stati tenuti nella dovuta considerazione da parte
dei colleghi, ed in particolare:
A) non può essere consentita l'indicazione nominativa dei
clienti, neppure nel caso esista il loro consenso;
B) quanto alle "specializzazioni", si ricorda che non può
il collega auto- attribuirsi qualificazioni positive, che
non derivino da titoli di Studio (laurea) o di carriera
universitaria (titolare di cattedra in materla giuridica).
È consentito al collega indicare i settori del diritto,
nei quali opera prevalentemente (esempio: civile, penale,
amministrativo, tributaria, fallimentare, diritto del lavoro,
eccetera), evitando per altro una elencazione di tutto la
scibile e di tutte le "materie", che costituirebbe vanteria
reclamistica da evitare.
Assai più delicato il problema, di cui al punto due, anche
perché esso si riferisce ad una situazione esplosa negli
ultimi anni ed in relazione alla quale non è possibile trovare
una specifica disciplina nel codice deontologico né specifiche
decisioni o pareri da parte del Consiglio dell'Ordine, che
non può, peraltro - di fronte alle legittime richieste dei
colleghi - non affrontare il problema.
Per risolverlo, è da tenere presente innanzitutto che caratteristica
di internet è l'aver creato un vero e proprio "luogo di
incontro", cui ciascuno può accedere tramite il proprio
computer, ricercando non solo la notizie che gli interessano
(proprio a tal fine il Consiglio dell'Ordine di Milano ha
da poco istituito un proprio sito, ricco di notizie utili
per i colleghi), ma può anche contattare, interloquendo
via e-mail, quei soggetti che già conosce o che, mai prima
visti o sentiti, appaiono comunque avere da offrire qualcosa
(che può essere un bene, così come un servizio) di suo interesse,
ma tale contatto, così come l'eventuale successivo negozio
ehe ne derivi (sia esso di compravendita, di mandato, di
consulenza professionale) deriva sempre da una iniziativa
dell'utente: sotto questo punto di vista, da ritenersi essenziale,
il C.d.O. ritiene che l'offerta di consulenza "via internet"
debba essere tanuta distinta dalla pubblicità vietata dal
Codice Deontologico, in quanto la pubblicità prevede una
esibizione del prodotto, del servizio reclamizzato, tramite
manifesto o tramite mezzi di comunicazione di massa (giornali,
radio, TV), esibizione che è imposta - spesso (come negli
spots televisivi) in modo disturbante - a chi su quel veicolo
cerca tutt'altro.
Sotto questo profilo, ritiene il C.d.O. che - una volta
entrato in vigore l'articolo 17 del c.d. [1] - nel
rispetto dei principi di correttezza, lealtà e soprattutto
di decoro professionale, che non possono subire variazioni
nel tempo, l'offerta di consulenze legali via internet non
rappresenti qualcosa di radicalmente diverso rispetto, ad
esempio, all'invio - certamente deontologicamente lecito
nei limiti di cui si è già detto - di brochures, posto che
anche queste non sono altro che una vera e propria dichiarazione
di disponibilità (e di volontà) del collega, che le invia,
ad essere contattato dai nuovi clienti, per offrire loro
la propria consulenza.
Che poi quest'ultima avvenga personalmente, a mezzo telefono,
lettera, fax o e-mail, appare a questo Consiglio assolutamente
indifferente da un punto di vista deontologico.
Ritiene dunque il Consiglio che l'offerta di consulenze
on-line non rientri nell'ipotesi disciplinate dall'art.18
[2] e dall'art.19 [3] del codice deontologico
Resta invece da escludersi la possibilità di consulenza
da parte di Colleghi tramite "siti internet" gestiti da
terzi ("società di servizi", associazioni etc.).
Naturalmente deve, a maggior ragione, essere scrupolosamente
rispettata la dignità professionale e il divieto di accaparramento
di clientela. E dunque, da una parte devono essere evitate
"vanterie" sulla rapidità o qualità della consulenza, sulle
percentuali di vittorie delle cause, così come ogni "garanzia
di risultato" è da ritenersi vietata l'offerta di consulenze
gratuite, ma anche l'indicazione specifica delle tariffe
che si intendono applicare, salvo le stesse non si sostanzino
in un semplice richiamo a quelle forensi in vigore; caso
per caso, potrà il collega, dopo essere stato contattato
dal potenziale cliente, concordare anche via e-mail con
lo stesso il criterio di determinazione dei suoi onorari.
Milano, 02 ottobre 2000
[1] L'articolo 17 del codice
deontologico degli avvocati riguarda il "divieto di pubblicità:
"È vietata qualsiasi forma di pubblicità dell'attività professionale.
I - È consentita l'indicazione nei rapporti con i
terzi (carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche,
repertori, banche dati forensi, anche a diffusione internazionale)
de i propri particolari rami di attività.
II - È consentita l'informazione agli assistiti e ai colleghi
sulla organizzazione dell'ufficio e sulla attività professionale
svolta.
III - È consentita l'indicazione del nome di un avvocato
defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista
a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto
per testamento in tal senso, ovvero vi sia consenso unanime
dei suoi eredi.
IV - In ogni caso l'attività di informazione consentita
deve essere attuata in modo veritiero e nel rispetto dei
doveri di dignità e decoro".
[2] L'articolo 18 del c.d., si riferisce ai rapporti
con la stampa: "Nei rapporti con la stampa e con gli altri
mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri
di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste,
sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza
verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti
concorrenziali verso i colleghi.
I - II difensore, con il consenso del proprio assistito
e nell'interesse dello stesso, può fornire notizie agli
organi di informazione e di stampa, che non siano coperte
dal segreto di indagine.
II - Costituisce violazione della regola deontologica, in
ogni caso, perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi
indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie
prestazioni o i propri successi; spendere il nome dei clienti;
offrire servizi professionali; intrattenere rapporti con
gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità
personale".
[3] L'articolo 19 del codice deontologico si riferisce
al divieto di accaparramento di clientela: è vietata l'offerta
di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività
diretta all'acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo
di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.
I - L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad
un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi
altro compenso quale corrispettivo per la prestazione di
un cliente.
II - Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi
o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa
di vantaggi per ottenere difese o incarichi". |