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SICUREZZA SUL LAVORO
E NEI CANTIERI |
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NUOVE
NORME DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
I punti principali
(Legge 248/00)
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La legge 18 agosto 2000 n. 248 "Nuove norme
di tutela del diritto d'autore" è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2000. Il
provvedimento presta particolare attenzione a due profili:
l'individuazione di nuove
forme di utilizzazione di opere tutelate del diritto d'autore,
per esempio la diffusione via satellite, pay tv, fotocopiatura
di libri etc.
nuove misure di contrasto contro la pirateria e la
contraffazione.
Di queste ultime si evidenziano i punti peculiari:
Processi: speditezza ed efficacia nei sequestri e confische.
Introduzione del "ravvedimento" in questo settore: chi denuncia
o fornisce informazioni avrà sconti di pena da un terzo
alla metà.
Sanzioni penali: maggiore gradualità e complessivo inasprimento
delle pene. Le pene, cioè, saranno commisurate ed adeguate
al tipo di illecito con un generale inasprimento. La reclusione
andrà da 6 mesi a 3 anni, le multe da 5 a 30 milioni. Nei
casi di imprenditorialità criminale la reclusione è da un
anno a 4 anni. Ulteriori inasprimenti sono previsti nel
caso di ripetizione del reato. Sanzioni amministrative:
è prevista una serie numerosa e nutrita di sanzioni amministrative
che colpiscono direttamente l'interesse economico dei colpevoli.
Può essere sospesa o revocata la licenza commerciale o l'abilitazione
professionale, sono, inoltre, previste sanzioni pari al
doppio del prezzo di mercato del materiale contraffatto.
Viene introdotta una sanzione pecuniaria anche a carico
dell'acquirente del prodotto pirata: 300 mila lire di multa,
confisca del materiale e pubblicazione del provvedimento
su un quotidiano nazionale. Una parte dell'importo ricavato
da tutte le sanzioni pecuniarie è destinata a campagne informative
per i cittadini ed al potenziamento della lotta antipirateria.
Un'altra parte sarà invece riversata all'ENAP (Ente Nazionale
di previdenza ed assistenza pittori, scultori, musicisti,
scrittori e autori drammatici).
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IL
COMITATO PER LA TUTELA
DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE |
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Con questa legge è istituito, presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato per
la tutela della Proprietà Intellettuale. E' presieduto dal
Sottosegretario con delega all'Editoria ed è composto da
quattro esperti nominati dal Presidente del Consiglio. L'incarico
ha durata biennale ed è rinnovabile solo per una volta.
Il Comitato è organo di consulenza tecnica e di impulso
per il contrasto alle attività illecite e lesive della proprietà
intellettuale.
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IL
RUOLO DELLA SIAE
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Il ruolo della SIAE nella lotta alla
pirateria, in tutte le sue forme, viene confermato ed ampliato.
Alla SIAE viene affidata la vigilanza diretta sull'attività
di riproduzione e duplicazione, vendita e messa in commercio
di qualsiasi supporto, sulla diffusione radiotelevisiva
delle opere tutelate, sulla proiezione in sale cinematografiche,
sui centri di riproduzione delle fotocopie. La SIAE si coordina,
nell'ambito delle rispettive competenze - quindi nel caso
di diffusione radiotelevisiva - con l'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni. Il bollino diventa segno distintivo
dell'opera dell'ingegno e viene disciplinato in tutti i
suoi aspetti. In particolare vengono specificati i supporti
sui quali deve essere apposto: supporti fonografici (CD,
musicassette, DVD), videografici (videocassette), supporti
contenenti programmi per elaboratore ( software e banche
dati). Vengono precisate le modalità per il rilascio, i
tempi, le caratteristiche e la collocazione sui supporti;
sono precisate le caratteristiche identificative dell'opera:
titolo, nome dell'autore, tipo di commercializzazione. Sul
punto si veda il parere specifico sull'apposizione del "bollino
SIAE" sui vari prodotti.
Fotocopie. La Legge
adegua in maniera chiara la normativa italiana ai principali
paesi europei per ciò che riguarda la tutela delle opere
fotocopiate. Sono i centri copia a dover corrispondere un
compenso agli autori e agli editori per le opere fotocopiate,
secondo modalità e quantificazioni che saranno definite
in base ad accordi con tutte le associazioni delle categorie
interessate. La SIAE è incaricata di riscuotere tali diritti
e ripartirli agli autori ed editori. Per le biblioteche
pubbliche è previsto un particolare regime di semplificazione.
La legge riscrive le disposizioni penali.
Software. In particolare
viene riformulato il reato di cui all'art. 171 bis relativo
all'abusiva duplicazione di programmi per elaboratori. La
novità significativa è che per la punibilità mentre prima
era richiesto il dolo di lucro, ora è sufficiente il dolo
di profitto. Per la punibilità la fattispecie richiede che
il duplicatore sia mosso dalla volontà di trarre profitto.
L'interpretazione dell'art. 171 è un dato di estrema attualità
a proposito della copia di software anche scaricati da internet.
Con la modifica della formulazione dovrebbe avere buon gioco
l'interpretazione secondo la quale è punita la duplicazione,
non solo quando sia destinata alla vendita, ma anche il
mero risparmio di spesa tratto da chi duplica il programma
risparmiando il costo del software originale. Si tratta
di una scelta punitiva in controtendenza rispetto ad alcune
recenti sentenze dei giudici di merito, che facendo leva
sul dolo di lucro della formulazione precedente, salvavano
dalla sanzione penale comportamenti animati non dallo scopo
di rivendere i programmi copiati.
Video e musicassette. Da
segnalare per contro che viene riformulato anche l'art.
171 ter che punisce la duplicazione abusiva e la trasmissione
diffusione in pubblico di cassette, video e simili. In questo
caso è punito chi commette il fatto per uso non personale
e ai fini di lucro. Tale scelta legislativa conferma l'univoco
orientamento giurisprudenziale tendente a ritenere non soggetti
a vidimazione SIAE i prodotti audiovisivi nei casi in cui
vengano ceduti gratuitamente.
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