OPERA NEL SETTORE DEL DIRITTO PENALE D'IMPRESA
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NUOVE NORME DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
I punti principali
(Legge 248/00)

La legge 18 agosto 2000 n. 248 "Nuove norme di tutela del diritto d'autore" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2000. Il provvedimento presta particolare attenzione a due profili:
• l'individuazione di nuove forme di utilizzazione di opere tutelate del diritto d'autore, per esempio la diffusione via satellite, pay tv, fotocopiatura di libri etc.
• nuove misure di contrasto contro la pirateria e la contraffazione.

Di queste ultime si evidenziano i punti peculiari:
Processi: speditezza ed efficacia nei sequestri e confische. Introduzione del "ravvedimento" in questo settore: chi denuncia o fornisce informazioni avrà sconti di pena da un terzo alla metà.
Sanzioni penali: maggiore gradualità e complessivo inasprimento delle pene. Le pene, cioè, saranno commisurate ed adeguate al tipo di illecito con un generale inasprimento. La reclusione andrà da 6 mesi a 3 anni, le multe da 5 a 30 milioni. Nei casi di imprenditorialità criminale la reclusione è da un anno a 4 anni. Ulteriori inasprimenti sono previsti nel caso di ripetizione del reato. Sanzioni amministrative: è prevista una serie numerosa e nutrita di sanzioni amministrative che colpiscono direttamente l'interesse economico dei colpevoli. Può essere sospesa o revocata la licenza commerciale o l'abilitazione professionale, sono, inoltre, previste sanzioni pari al doppio del prezzo di mercato del materiale contraffatto. Viene introdotta una sanzione pecuniaria anche a carico dell'acquirente del prodotto pirata: 300 mila lire di multa, confisca del materiale e pubblicazione del provvedimento su un quotidiano nazionale. Una parte dell'importo ricavato da tutte le sanzioni pecuniarie è destinata a campagne informative per i cittadini ed al potenziamento della lotta antipirateria. Un'altra parte sarà invece riversata all'ENAP (Ente Nazionale di previdenza ed assistenza pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici).
IL COMITATO PER LA TUTELA
DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Con questa legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato per la tutela della Proprietà Intellettuale. E' presieduto dal Sottosegretario con delega all'Editoria ed è composto da quattro esperti nominati dal Presidente del Consiglio. L'incarico ha durata biennale ed è rinnovabile solo per una volta. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e di impulso per il contrasto alle attività illecite e lesive della proprietà intellettuale.
IL RUOLO DELLA SIAE
Il ruolo della SIAE nella lotta alla pirateria, in tutte le sue forme, viene confermato ed ampliato. Alla SIAE viene affidata la vigilanza diretta sull'attività di riproduzione e duplicazione, vendita e messa in commercio di qualsiasi supporto, sulla diffusione radiotelevisiva delle opere tutelate, sulla proiezione in sale cinematografiche, sui centri di riproduzione delle fotocopie. La SIAE si coordina, nell'ambito delle rispettive competenze - quindi nel caso di diffusione radiotelevisiva - con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il bollino diventa segno distintivo dell'opera dell'ingegno e viene disciplinato in tutti i suoi aspetti. In particolare vengono specificati i supporti sui quali deve essere apposto: supporti fonografici (CD, musicassette, DVD), videografici (videocassette), supporti contenenti programmi per elaboratore ( software e banche dati). Vengono precisate le modalità per il rilascio, i tempi, le caratteristiche e la collocazione sui supporti; sono precisate le caratteristiche identificative dell'opera: titolo, nome dell'autore, tipo di commercializzazione. Sul punto si veda il parere specifico sull'apposizione del "bollino SIAE" sui vari prodotti.
Fotocopie. La Legge adegua in maniera chiara la normativa italiana ai principali paesi europei per ciò che riguarda la tutela delle opere fotocopiate. Sono i centri copia a dover corrispondere un compenso agli autori e agli editori per le opere fotocopiate, secondo modalità e quantificazioni che saranno definite in base ad accordi con tutte le associazioni delle categorie interessate. La SIAE è incaricata di riscuotere tali diritti e ripartirli agli autori ed editori. Per le biblioteche pubbliche è previsto un particolare regime di semplificazione. La legge riscrive le disposizioni penali.
Software. In particolare viene riformulato il reato di cui all'art. 171 bis relativo all'abusiva duplicazione di programmi per elaboratori. La novità significativa è che per la punibilità mentre prima era richiesto il dolo di lucro, ora è sufficiente il dolo di profitto. Per la punibilità la fattispecie richiede che il duplicatore sia mosso dalla volontà di trarre profitto. L'interpretazione dell'art. 171 è un dato di estrema attualità a proposito della copia di software anche scaricati da internet. Con la modifica della formulazione dovrebbe avere buon gioco l'interpretazione secondo la quale è punita la duplicazione, non solo quando sia destinata alla vendita, ma anche il mero risparmio di spesa tratto da chi duplica il programma risparmiando il costo del software originale. Si tratta di una scelta punitiva in controtendenza rispetto ad alcune recenti sentenze dei giudici di merito, che facendo leva sul dolo di lucro della formulazione precedente, salvavano dalla sanzione penale comportamenti animati non dallo scopo di rivendere i programmi copiati.
Video e musicassette. Da segnalare per contro che viene riformulato anche l'art. 171 ter che punisce la duplicazione abusiva e la trasmissione diffusione in pubblico di cassette, video e simili. In questo caso è punito chi commette il fatto per uso non personale e ai fini di lucro. Tale scelta legislativa conferma l'univoco orientamento giurisprudenziale tendente a ritenere non soggetti a vidimazione SIAE i prodotti audiovisivi nei casi in cui vengano ceduti gratuitamente.
   
Lo Studio Legale Briola è a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.