Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2000 è stato pubblicato
il D.Lgs. 528/99 che modifica il D.Lgs. 494/96 (direttiva
cantieri), ed è la nuova versione della normativa in questo
settore, e questo nuovo decreto è entrato in vigore il 18
aprile 2000.
Le modifiche introdotte sono molte, alcune importanti ed
altre di dettaglio. Ricordiamo che gli obblighi previsti
dalla nuova normativa (D.Lgs 494/96) si sovrappongono e
si integrano con quelli previsti dalle normative previgenti
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs.
81/08 e altri).
L'attore principale del D.Lgs. 494/96 non è il datore di
lavoro dell'impresa, ma il committente dell'opera che si
avvale, per quanto concerne gli aspetti legati alla sicurezza,
di nuove figure professionali dotate di appositi requisiti,
i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione
ed in fase di esecuzione.
La nuova versione del D.Lgs. 494/96 impedisce al datore
di lavoro dell'impresa esecutrice, anche se in possesso
dei requisiti di legge, di ricoprire il ruolo di coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione.
Il committente, visti gli adempimenti organizzativi ai quali
è tenuto, ha la possibilità di nominare un responsabile
dei lavori per lo svolgimento dei compiti previsti dalla
norma; tale figura deve essere competente, capace ed autonoma.
Si fa chiarezza sulle responsabilità del committente nel
caso di nomina del responsabile dei lavori; il committente
è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento
degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile
dei lavori.
Con la nuova versione del D.Lgs. 494/96 è prevista una importante
novità per le imprese edili: anche per le imprese con un
numero di dipendenti che non supera le dieci unità diviene
obbligatoria la valutazione dei rischi in forma scritta
(che il D.Lgs. 494/96 chiama piano operativo di sicurezza)
come previsto all'art. 4 del D.Lgs. 81/08; per queste imprese,
a far data dal 18 aprile 2000, non sarà più valida l'autocertificazione
prevista dal D.Lgs. 81/08.
Campo di applicazione:
Il campo di applicazione del D.Lgs. 494/96 viene meglio
specificato, eliminando la scarsa chiarezza della versione
originaria, divenendo:
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento ristrutturazione
o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o
lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee,
in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in
altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti
strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo
per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile,
le opere di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
Sono inoltre lavori edili o di ingegneria civile
gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati
utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria
civile. Come si nota, rispetto alla versione iniziale, è
scomparso ogni riferimento ad interventi sugli impianti,
con una conseguente riconduzione del campo di applicazione
del D.Lgs. 494/96 alle indicazioni espresse dalla direttiva
comunitaria d'origine.
GLI OBBLIGHI DEI COMMITTENTI E
DEI RESPONSABILI
DEI LAVORI
Obblighi principali del committente o del responsabile dei
lavori:
determina la durata delle singole fasi di lavoro
designa il coordinatore per la progettazione ed il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori solamente nei cantieri
in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non
contemporanea, se:
- l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200
uomini/giorno; - nei cantieri i cui lavori comportano i
rischi particolari seguenti:
- 1) Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento
o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di
caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente
aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti
attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di
lavoro o dell'opera.
- 2) Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche
o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza
e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza
legale di sorveglianza sanitaria.
- 3) Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione
di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla
vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori
dalle radiazioni ionizzanti.
- 4 Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori
nudi in tensione.
- 5 Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
- 6 Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
- 7 Lavori subacquei con respiratori.
- 8 Lavori in cassoni ad aria compressa.
- 9 Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
- 10 Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati
pesanti. Se, in fase di progettazione, nel cantiere è prevista
un'unica impresa non devono essere nominati i coordinatori;
se poi, per qualunque motivo, in fase di esecuzione le imprese
presenti dovessero essere più di una, allora il committente
o il responsabile dei lavori nominerà il coordinatore in
fase di esecuzione, che si farà carico anche degli obblighi
previsti per la fase di progettazione (redazione del piano
di sicurezza e del fascicolo tecnico).
anche nel caso di affidamento dei lavori a unica
impresa, deve:
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori
da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla CCiAA;
- chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (iNPS), all'istituto Nazionale
Assicurazione infortuni sul lavoro (iNAiL) ed alle Casse
Edili, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
trasmettere alla Direzione Provinciale del lavoro
ed alla ASL territorialmente competenti la notifica preliminare,
nonchè gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:
- cantieri con presenza del coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione
- cantieri con un'unica impresa (quindi senza la presenza
dei coordinatori) di entità presunta superiore a 200 uomini-giorno;
trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento
a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione
dei lavori.
SANZIONI E RESPONSABILITA': IL PROBLEMA
DELLA DELEGA
Fermo restando che, in base a quanto dispone la
clausola generale di riserva contenuta nell'art. 1, comma
2 del D.Lgs. n. 494/96, per tutto ciò che non è previsto
nel "decreto cantieri" si deve fare riferimento alle disposizioni
del D.Lgs. n. 81/08 e della restante normativa prevenzionale
e di igiene del lavoro, vediamo di definire sinteticamente
l'assetto delle responsabilità soggettive in caso di infortunio
sul lavoro nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile.
Quanto all'area di responsabilità del committente, del responsabile
dei lavori e dei coordinatori, l'area del penalmente rilevante
non è sostanzialmente mutata di molto. Anche qui è stata
introdotta una fascia di illiceità amministrativa per la
violazione di obblighi formali (art. 11, comma 1 e 13, comma
1).
Si deve ricordare che, fin dall'emanazione del D.Lgs. n.
494/96, la corretta impostazione dei rapporti tra il committente
e il responsabile dei lavori, nonchè tra questi due soggetti
ed i coordinatori, al fine di delimitarne le rispettive
sfere di responsabilità, è stato uno dei passaggi più critici
in sede interpretativa.
A seguito delle modifiche apportate agli articoli 6 e 20
del decreto, la segmentazione dei profili di responsabilità
si atteggia nel modo che segue:
o quanto al rapporto tra
il committente e il responsabile dei lavori,
per effetto del ribaltamento, nel testo attuale dell'art.
6 primo comma, della c.d. "clausola di non esonero", il
committente è ora "esonerato dalle responsabilità connesse
all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico
conferito al responsabile dei lavori". Parallelamente
la rubrica dell'art. 20, prevedendo il profilo della responsabilità
del committente e del responsabile dei lavori come alternativo,
ha introdotto un meccanismo di non condivisione della
responsabilità. Si sono in tal modo superate le (fondate)
obiezioni di incostituzionalità, derivanti dalla parificazione
totale delle rispettive sfere di responsabilità anche nel
caso di designazione del responsabile dei lavori.
L'area dell'esonero della responsabilità dipenderà ora,
per il committente, dal contenuto e dall'estensione dell'incarico
conferito - necessariamente con delega
di funzioni - al responsabile dei lavori.
La soluzione del problema starà nella verifica dei rapporti
tra committente e responsabile dei lavori: solo dove
si sia in presenza di una delega valida ed effettiva il
committente sarà esonerato da responsabilità.
Perché la delega possa ritenersi valida ed effettiva, ai
fini dell'esonero del delegante da responsabilità, occorrerà:
che la delega sia esplicita e specifica,
e consapevolmente accettata dal delegato;
che la delega sia provata in modo certo e
rigoroso;
che il delegato abbia capacità e competenza tecnica
- potendo integrare una diversa scelta, appunto, culpa
in eligendo, da parte del delegante - oltre ad autonomia
nell'assolvimento dei compiti attribuitigli;
che non vi sia ingerenza da parte del delegante;
che comunque il delegante eserciti il controllo
sull'operato del delegato, in mancanza del quale potrà rispondere
per culpa in vigilando.
Viene riportato in allegato uno schema di designazione del
responsabile dei lavori.
quanto al rapporto tra il committente o il responsabile
dei lavori, e i coordinatori, le modifiche al testo
dell'art. 6, secondo comma sono state più contenute. La
prima considerazione è che la clausola di non esonero, espressamente
prevista dall'art. 7 della Direttiva 92/57/CEE, è per ciò
rimasta invariata, in quanto la sua eliminazione avrebbe
indebitamente abbassato il livello delle c.d. "prescrizioni
minime" stabilite dalla normativa Comunitaria. Pure invariato
l'obbligo, per il committente, di svolgere una azione di
positiva verifica dell'azione dei coordinatori.
È stato invece ridotto sensibilmente il contenuto
di tale dovere di "vigilanza attiva" (ora limitato alla
mancata verifica dell'adempimento dei soli obblighi "di
cui all'art. 4, comma 1 e 5, comma 1, lettera a)" del decreto),
la cui violazione dà luogo a responsabilità per "culpa in
vigilando". Il D.Lgs. n. 494-bis ha in tal modo confermato
che il committente o il responsabile dei lavori, qualora
non svolgano personalmente - come possono, se in possesso
dei requisiti di qualificazione professionale richiesti
dall'art. 10 - le funzioni di coordinatori, si facciano
garanti del contenuto fondamentale della loro azione, a
pena di sanzione penale. Si tratta di un profilo di responsabilità
"a titolo proprio per omessa verifica", con salvezza -anche
in questo caso- del principio di personalità della responsabilità
penale sancito dall'art. 27 della Costituzione.
Quanto ai profili della responsabilità civile, va detto
che la previsione dell'art. 12, secondo comma del D.Lgs.
n. 494-bis, in base alla quale "Il piano di sicurezza e
di coordinamento è parte integrante del contratto di appalto"
ridurrà sensibilmente il contenzioso tra committente e imprese
esecutrici, nei casi di applicazione delle sanzioni previste
dall'art. 5, lettera e). Tutta da discutere invece l'area
della responsabilità extracontrattuale del coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 2043 c.c.,
sia nei confronti del committente, sia -e soprattutto- nei
confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi cui abbia
cagionato colposamente un danno (ad es. per una errata valutazione
delle situazioni di fatto da ricondurre alla previsione
dell'art. 5, lettere e) ed f) del decreto).
Per un visione schematica degli obblighi e delle relative
sanzioni Vi allego una tabella riassuntiva.
DOVERI DEI LAVORATORI
[D.Lgs. 277/91]
Gli obblighi generali dei lavoratori quali si deducono dal
D.Lgs. 277/91, dal d.p.r. 547/55 e 303/56 si possono sintetizzare
nel modo seguente [art. 6 D:Lgs. 277/91] [Sanzioni]:
I lavoratori devono:
- osservare sempre le norme relative alla legislazione inerente
la sicurezza nel lavoro e le disposizioni impartite dal
datore di lavoro, dirigente e preposto;
- usare con cura e in modo appropriato i mezzi individuali
di protezione;
- segnalare al datore di lavoro le deficienze dei mezzi
di protezione individuali e le condizioni di pericolo [M.
n. 24];
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi
di sicurezza e di segnalazione;
- non compiere di propria iniziativa manovre e operazioni
che possono compromettere la sicurezza nel lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari. Il prestatore di lavoro
temporaneo svolge la propria attività secondo le istruzioni
impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e
la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre
all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto
collettivo applicate ai lavoratori dipendenti di tale impresa
[art. 4
c. 1 l. 196/97].
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Il lavoratore riceve dal datore di lavoro un'adeguata informazione
sui rischi presenti in azienda e sulle misure preventive
e protettive da attuare ai fini della tutela della salute
[D.Lgs. 81/08].
Il lavoratore inoltre deve ricevere una formazione sufficiente
ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro [D.Lgs.
81/08].
I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere
commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi
e devono riguardare almeno [d.m. 16/01/97]:
- i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni
nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure
di prevenzione e protezione;
- nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in
materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
- cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in
relazione al ruolo partecipativo.
CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI LAVORATORI
Per le contravvenzioni al d.lgs. 81/08 i lavoratori sono
puniti [D.Lgs. 81/08]:
- con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila
a lire un milione e duecentomila per la violazione degli
articoli 5, comma 2; 39; 44.
Per le contravvenzioni al d.lgs. 277/91 i lavoratori sono
puniti [art. 52
D.Lgs. 277/91]:
- con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila
a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d);
- con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da
lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza
delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a),
b), c) ed e).
EFFETTIVITÀ DELLA DELEGA
Perché la delega possa ritenersi valida ed effettiva, ai
fini dell'esonero del delegante da responsabilità, occorrerà:
che il delegato sia persona provvista di capacità
tecnico - professionali tali da consentirgli
di potere assolvere in modo soddisfacente i compiti che
gli verranno attribuiti;
che egli abbia liberamente
accettato l'incarico ed abbia quindi consapevolmente
espresso il proprio consenso;
che si provveda ad una preventiva e dettagliata
specificazione di tali compiti;
che in relazione ad essi il delegato venga provvisto
di potere di spesa ovvero
di ampia e piena autonomia decisionale,
con facoltà di impegnare anche economicamente l'azienda
e quindi con disponibilità di mezzi adeguati alla natura,
all'estensione e alla complessità dell'incarico ricevuto;
che sia esclusa qualsiasi
forma di ingerenza del delegante sul suo operato;
che venga tuttavia da costui predisposto ed attivato
un sistema di controllo periodico
sul comportamento del delegato, per verificare a campione
se viene rispettata la legge e se sono correttamente perseguiti
gli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza dei
dipendenti.
RIMEDIO AL REATO
La contravvenzione a specifiche norme antinfortunistiche
implica l'applicazione della pena
alternativa dell'arresto o dell'ammenda.
Quando è possibile eliminare la contravvenzione accertata,
realizzando la prescrizione dell'organo di vigilanza [art.
20 D.Llgs. 758/94] l'iter previsto per l'estinzione
del procedimento penale è il seguente:
Allo scopo di eliminare la contravvenzione l'organo di vigilanza
che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria
[art. 55 c.p.p.] accerta la violazione, prescrive
al contravventore un termine per la regolarizzazione (massimo
sei mesi) e comunica la notizia di reato al pubblico
ministero [art. 347 c.p.p.].
Il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola
volta per ulteriori sei mesi a richiesta del contravventore
con provvedimento motivato che è immediatamente comunicato
al pubblico ministero.
Il procedimento per la contravvenzione viene sospeso dal
momento dell'iscrizione della notizia di reato nell'apposito
registro [art. 335 c.p.p.] fino al momento in cui
l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero riguardo
all'adempimento della prescrizione [art. 23 d.lgs. 758/94].
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato
nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la
violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine
indicati dalla prescrizione [art. 21 d.lgs. 758/94].
A) Il contravventore
che provvede alla regolarizzazione nei termini prescritti
dall'organo di vigilanza viene ammesso al pagamento della
somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda prevista.
Effettuato il pagamento l'organo accertante invia comunicazione
al pubblico ministero per l'archiviazione del procedimento
e l'estinzione del reato.
B) Se il contravventore
non provvede alla regolarizzazione nei termini, viene
data comunicazione al pubblico ministero ed al contravventore
per la ripresa del procedimento penale.
ART. 162 bis C.P.
Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la
pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore
può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento
(p.p. 4841), ovvero prima del decreto di condanna (p.p.
459 s.), una somma corrispondente alla metà del massimo
dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione
commessa oltre le spese del procedimento (p.p. 517; att.
p.p. 141) ivi incluse quelle sostenute dalla parte civile
[idr] (1).
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare
la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.
L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti
dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104
o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose
o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore
(p. 1651).
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza
la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del
fatto (p. 1331).
La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione
finale del dibattimento di primo grado (p.p. 523).
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del
presente articolo estingue il reato (2).
In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora
per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è
rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che
sia consentita (3). [idr] |