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La valutazione immobiliare.
La nuova direttiva cantieri.

BREVI CENNI INTRODUTTIVI ALLA
"NUOVA DIRETTIVA CANTIERI"

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2000 è stato pubblicato il D.Lgs. 528/99 che modifica il D.Lgs. 494/96 (direttiva cantieri), ed è la nuova versione della normativa in questo settore, e questo nuovo decreto è entrato in vigore il 18 aprile 2000.
Le modifiche introdotte sono molte, alcune importanti ed altre di dettaglio. Ricordiamo che gli obblighi previsti dalla nuova normativa (D.Lgs 494/96) si sovrappongono e si integrano con quelli previsti dalle normative previgenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e altri).
L'attore principale del D.Lgs. 494/96 non è il datore di lavoro dell'impresa, ma il committente dell'opera che si avvale, per quanto concerne gli aspetti legati alla sicurezza, di nuove figure professionali dotate di appositi requisiti, i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.
La nuova versione del D.Lgs. 494/96 impedisce al datore di lavoro dell'impresa esecutrice, anche se in possesso dei requisiti di legge, di ricoprire il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
Il committente, visti gli adempimenti organizzativi ai quali è tenuto, ha la possibilità di nominare un responsabile dei lavori per lo svolgimento dei compiti previsti dalla norma; tale figura deve essere competente, capace ed autonoma.
Si fa chiarezza sulle responsabilità del committente nel caso di nomina del responsabile dei lavori; il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
Con la nuova versione del D.Lgs. 494/96 è prevista una importante novità per le imprese edili: anche per le imprese con un numero di dipendenti che non supera le dieci unità diviene obbligatoria la valutazione dei rischi in forma scritta (che il D.Lgs. 494/96 chiama piano operativo di sicurezza) come previsto all'art. 4 del D.Lgs. 81/08; per queste imprese, a far data dal 18 aprile 2000, non sarà più valida l'autocertificazione prevista dal D.Lgs. 81/08.
Campo di applicazione:
Il campo di applicazione del D.Lgs. 494/96 viene meglio specificato, eliminando la scarsa chiarezza della versione originaria, divenendo:
• I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
• Sono inoltre lavori edili o di ingegneria civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Come si nota, rispetto alla versione iniziale, è scomparso ogni riferimento ad interventi sugli impianti, con una conseguente riconduzione del campo di applicazione del D.Lgs. 494/96 alle indicazioni espresse dalla direttiva comunitaria d'origine.

GLI OBBLIGHI DEI COMMITTENTI E DEI RESPONSABILI
DEI LAVORI

Obblighi principali del committente o del responsabile dei lavori:
• determina la durata delle singole fasi di lavoro
• designa il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori solamente nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, se:
- l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini/giorno; - nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari seguenti:
- 1) Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
- 2) Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
- 3) Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
- 4 Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.
- 5 Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
- 6 Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
- 7 Lavori subacquei con respiratori.
- 8 Lavori in cassoni ad aria compressa.
- 9 Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
- 10 Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. Se, in fase di progettazione, nel cantiere è prevista un'unica impresa non devono essere nominati i coordinatori; se poi, per qualunque motivo, in fase di esecuzione le imprese presenti dovessero essere più di una, allora il committente o il responsabile dei lavori nominerà il coordinatore in fase di esecuzione, che si farà carico anche degli obblighi previsti per la fase di progettazione (redazione del piano di sicurezza e del fascicolo tecnico).
• anche nel caso di affidamento dei lavori a unica impresa, deve:
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla CCiAA;
- chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'istituto Nazionale della Previdenza Sociale (iNPS), all'istituto Nazionale Assicurazione infortuni sul lavoro (iNAiL) ed alle Casse Edili, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
• trasmettere alla Direzione Provinciale del lavoro ed alla ASL territorialmente competenti la notifica preliminare, nonchè gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:
- cantieri con presenza del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
- cantieri con un'unica impresa (quindi senza la presenza dei coordinatori) di entità presunta superiore a 200 uomini-giorno;
• trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

SANZIONI E RESPONSABILITA': IL PROBLEMA DELLA DELEGA

Fermo restando che, in base a quanto dispone la clausola generale di riserva contenuta nell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 494/96, per tutto ciò che non è previsto nel "decreto cantieri" si deve fare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/08 e della restante normativa prevenzionale e di igiene del lavoro, vediamo di definire sinteticamente l'assetto delle responsabilità soggettive in caso di infortunio sul lavoro nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile.
Quanto all'area di responsabilità del committente, del responsabile dei lavori e dei coordinatori, l'area del penalmente rilevante non è sostanzialmente mutata di molto. Anche qui è stata introdotta una fascia di illiceità amministrativa per la violazione di obblighi formali (art. 11, comma 1 e 13, comma 1).
Si deve ricordare che, fin dall'emanazione del D.Lgs. n. 494/96, la corretta impostazione dei rapporti tra il committente e il responsabile dei lavori, nonchè tra questi due soggetti ed i coordinatori, al fine di delimitarne le rispettive sfere di responsabilità, è stato uno dei passaggi più critici in sede interpretativa.
A seguito delle modifiche apportate agli articoli 6 e 20 del decreto, la segmentazione dei profili di responsabilità si atteggia nel modo che segue:
• o quanto al rapporto tra il committente e il responsabile dei lavori, per effetto del ribaltamento, nel testo attuale dell'art. 6 primo comma, della c.d. "clausola di non esonero", il committente è ora "esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori". Parallelamente la rubrica dell'art. 20, prevedendo il profilo della responsabilità del committente e del responsabile dei lavori come alternativo, ha introdotto un meccanismo di non condivisione della responsabilità. Si sono in tal modo superate le (fondate) obiezioni di incostituzionalità, derivanti dalla parificazione totale delle rispettive sfere di responsabilità anche nel caso di designazione del responsabile dei lavori.
L'area dell'esonero della responsabilità dipenderà ora, per il committente, dal contenuto e dall'estensione dell'incarico conferito - necessariamente con delega di funzioni - al responsabile dei lavori.
La soluzione del problema starà nella verifica dei rapporti tra committente e responsabile dei lavori: solo dove si sia in presenza di una delega valida ed effettiva il committente sarà esonerato da responsabilità.
Perché la delega possa ritenersi valida ed effettiva, ai fini dell'esonero del delegante da responsabilità, occorrerà:
• che la delega sia esplicita e specifica, e consapevolmente accettata dal delegato;
• che la delega sia provata in modo certo e rigoroso;
• che il delegato abbia capacità e competenza tecnica - potendo integrare una diversa scelta, appunto, culpa in eligendo, da parte del delegante - oltre ad autonomia nell'assolvimento dei compiti attribuitigli;
• che non vi sia ingerenza da parte del delegante;
• che comunque il delegante eserciti il controllo sull'operato del delegato, in mancanza del quale potrà rispondere per culpa in vigilando.
Viene riportato in allegato uno schema di designazione del responsabile dei lavori.
• quanto al rapporto tra il committente o il responsabile dei lavori, e i coordinatori, le modifiche al testo dell'art. 6, secondo comma sono state più contenute. La prima considerazione è che la clausola di non esonero, espressamente prevista dall'art. 7 della Direttiva 92/57/CEE, è per ciò rimasta invariata, in quanto la sua eliminazione avrebbe indebitamente abbassato il livello delle c.d. "prescrizioni minime" stabilite dalla normativa Comunitaria. Pure invariato l'obbligo, per il committente, di svolgere una azione di positiva verifica dell'azione dei coordinatori.
È stato invece ridotto sensibilmente il contenuto di tale dovere di "vigilanza attiva" (ora limitato alla mancata verifica dell'adempimento dei soli obblighi "di cui all'art. 4, comma 1 e 5, comma 1, lettera a)" del decreto), la cui violazione dà luogo a responsabilità per "culpa in vigilando". Il D.Lgs. n. 494-bis ha in tal modo confermato che il committente o il responsabile dei lavori, qualora non svolgano personalmente - come possono, se in possesso dei requisiti di qualificazione professionale richiesti dall'art. 10 - le funzioni di coordinatori, si facciano garanti del contenuto fondamentale della loro azione, a pena di sanzione penale. Si tratta di un profilo di responsabilità "a titolo proprio per omessa verifica", con salvezza -anche in questo caso- del principio di personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27 della Costituzione.
Quanto ai profili della responsabilità civile, va detto che la previsione dell'art. 12, secondo comma del D.Lgs. n. 494-bis, in base alla quale "Il piano di sicurezza e di coordinamento è parte integrante del contratto di appalto" ridurrà sensibilmente il contenzioso tra committente e imprese esecutrici, nei casi di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, lettera e). Tutta da discutere invece l'area della responsabilità extracontrattuale del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 2043 c.c., sia nei confronti del committente, sia -e soprattutto- nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi cui abbia cagionato colposamente un danno (ad es. per una errata valutazione delle situazioni di fatto da ricondurre alla previsione dell'art. 5, lettere e) ed f) del decreto).
Per un visione schematica degli obblighi e delle relative sanzioni Vi allego una tabella riassuntiva.

DOVERI DEI LAVORATORI
[D.Lgs. 277/91]
Gli obblighi generali dei lavoratori quali si deducono dal D.Lgs. 277/91, dal d.p.r. 547/55 e 303/56 si possono sintetizzare nel modo seguente [art. 6 D:Lgs. 277/91] [Sanzioni]:
I lavoratori devono:
- osservare sempre le norme relative alla legislazione inerente la sicurezza nel lavoro e le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dirigente e preposto;
- usare con cura e in modo appropriato i mezzi individuali di protezione;
- segnalare al datore di lavoro le deficienze dei mezzi di protezione individuali e le condizioni di pericolo [M. n. 24];
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza e di segnalazione;
- non compiere di propria iniziativa manovre e operazioni che possono compromettere la sicurezza nel lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari. Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti di tale impresa [art. 4
c. 1 l. 196/97].


INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il lavoratore riceve dal datore di lavoro un'adeguata informazione sui rischi presenti in azienda e sulle misure preventive e protettive da attuare ai fini della tutela della salute [D.Lgs. 81/08].
Il lavoratore inoltre deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro [D.Lgs. 81/08].
I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno [d.m. 16/01/97]:
- i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
- nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
- cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.

CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI LAVORATORI
Per le contravvenzioni al d.lgs. 81/08 i lavoratori sono puniti [D.Lgs. 81/08]:
- con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 39; 44.
Per le contravvenzioni al d.lgs. 277/91 i lavoratori sono puniti [art. 52
D.Lgs. 277/91]
:
- con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d);
- con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) ed e).

EFFETTIVITÀ DELLA DELEGA

Perché la delega possa ritenersi valida ed effettiva, ai fini dell'esonero del delegante da responsabilità, occorrerà:
• che il delegato sia persona provvista di capacità tecnico - professionali tali da consentirgli di potere assolvere in modo soddisfacente i compiti che gli verranno attribuiti;
• che egli abbia liberamente accettato l'incarico ed abbia quindi consapevolmente espresso il proprio consenso;
• che si provveda ad una preventiva e dettagliata specificazione di tali compiti;
• che in relazione ad essi il delegato venga provvisto di potere di spesa ovvero di ampia e piena autonomia decisionale, con facoltà di impegnare anche economicamente l'azienda e quindi con disponibilità di mezzi adeguati alla natura, all'estensione e alla complessità dell'incarico ricevuto;
• che sia esclusa qualsiasi forma di ingerenza del delegante sul suo operato;
• che venga tuttavia da costui predisposto ed attivato un sistema di controllo periodico sul comportamento del delegato, per verificare a campione se viene rispettata la legge e se sono correttamente perseguiti gli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti.

RIMEDIO AL REATO
La contravvenzione a specifiche norme antinfortunistiche implica l'applicazione della pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.
Quando è possibile eliminare la contravvenzione accertata, realizzando la prescrizione dell'organo di vigilanza [art. 20 D.Llgs. 758/94] l'iter previsto per l'estinzione del procedimento penale è il seguente:
Allo scopo di eliminare la contravvenzione l'organo di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria [art. 55 c.p.p.] accerta la violazione, prescrive al contravventore un termine per la regolarizzazione (massimo sei mesi) e comunica la notizia di reato al pubblico ministero [art. 347 c.p.p.].
Il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta per ulteriori sei mesi a richiesta del contravventore con provvedimento motivato che è immediatamente comunicato al pubblico ministero.
Il procedimento per la contravvenzione viene sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro [art. 335 c.p.p.] fino al momento in cui l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero riguardo all'adempimento della prescrizione [art. 23 d.lgs. 758/94].
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione [art. 21 d.lgs. 758/94].
A) Il contravventore che provvede alla regolarizzazione nei termini prescritti dall'organo di vigilanza viene ammesso al pagamento della somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda prevista. Effettuato il pagamento l'organo accertante invia comunicazione al pubblico ministero per l'archiviazione del procedimento e l'estinzione del reato.
B) Se il contravventore non provvede alla regolarizzazione nei termini, viene data comunicazione al pubblico ministero ed al contravventore per la ripresa del procedimento penale.

ART. 162 bis C.P.
Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.

Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento (p.p. 4841), ovvero prima del decreto di condanna (p.p. 459 s.), una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento (p.p. 517; att. p.p. 141) ivi incluse quelle sostenute dalla parte civile [idr] (1).
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.
L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore (p. 1651).
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto (p. 1331).
La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado (p.p. 523).
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato (2).
In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita (3). [idr]
   
Lo Studio Legale Briola è a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.