OPERA NEL SETTORE DEL DIRITTO PENALE D'IMPRESA
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La valutazione immobiliare.
La nuova direttiva cantieri.

DELEGA DI FUNZIONI
Effettività e validità della stessa
(D.Lgs. 81/08)

In materia di sicurezza e salute dei lavoratori il D.Lgs. 81/08 prevede espressamente (pur con le eccezioni di cui all'art. 1 comma 4 ter) la facoltà del datore di lavoro di delegare ad altro soggetto i poteri decisionali, con le inerenti responsabilità anche di natura penale.
Il citato testo normativo peraltro non enunclea espressamente i requisiti che la delega deve avere per essere efficace e liberatoria di responsabilità per il dante causa. In un tale contesto, recependo il frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, è peraltro da ritenere che, per essere valida la delega, occorre:
che il delegato sia persona provvista di capacità tecnico - professionali tali da consentirgli di potere assolvere in modo soddisfacente i compiti che gli verranno attribuiti;
che egli abbia liberamente accettato l'incarico ed abbia quindi consapevolmente espresso il proprio consenso;
che si provveda ad una preventiva e dettagliata specificazione di tali compiti;
che in relazione ad essi il delegato venga provvisto di potere di spesa ovvero di ampia e piena autonomia decisionale, con facoltà di impegnare anche economicamente l'azienda e quindi con disponibilità di mezzi adeguati alla natura, all'estensione e alla complessità dell'incarico ricevuto;
che sia esclusa qualsiasi forma di ingerenza del delegante sul suo operato;
che venga tuttavia da costui predisposto ed attivato un sistema di controllo periodico sul comportamento del delegato, per verificare a campione se viene rispettata la legge e se sono correttamente perseguiti gli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti.
Una condizione di validità, messa in risalto con sempre maggiore insistenza da numerose pronunce della Suprema Corte è quella inerente al potere di spesa, significativo dell'autonomia riconosciuta in capo al delegato.
L'orientamento andato consolidandosi nella giurisprudenza, è stato ribadito anche dalle "Nuove direttive in materia di diritto penale del lavoro" predisposte dalla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Milano.
Anche tali direttive affermano che l'accertamento sulle deleghe dei compiti antinfortunistici deve estendersi a una "verifica di fatto": occorre, cioè, preliminarmente verificare che esse siano effettive.
In virtù di queste considerazioni, ne consegue l'inefficacia della delega qualora risulti affidata a un soggetto non idoneo e, soprattutto privo dei poteri di disposizione economica; in questo senso la recente pronuncia della Cassazione penale, Sez. IV, 23 settembre 1999, n. 10833.
Lo Studio Legale Briola è a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.