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DELEGA
DI FUNZIONI
Effettività e validità
della stessa
(D.Lgs. 81/08)
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In materia
di sicurezza e salute dei lavoratori il D.Lgs. 81/08 prevede
espressamente (pur con le eccezioni di cui all'art. 1 comma
4 ter) la facoltà del datore di lavoro di delegare ad altro
soggetto i poteri decisionali, con le inerenti responsabilità
anche di natura penale.
Il citato testo normativo peraltro non enunclea espressamente
i requisiti che la delega deve avere per essere efficace
e liberatoria di responsabilità per il dante causa. In un
tale contesto, recependo il frutto dell'elaborazione giurisprudenziale
e dottrinale, è peraltro da ritenere che, per essere valida
la delega, occorre: |
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che il delegato
sia persona provvista di capacità
tecnico - professionali tali da consentirgli
di potere assolvere in modo soddisfacente i compiti che
gli verranno attribuiti; |
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che
egli abbia liberamente accettato
l'incarico ed abbia quindi consapevolmente
espresso il proprio consenso; |
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che si
provveda ad una preventiva e dettagliata
specificazione di tali compiti; |
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che
in relazione ad essi il delegato venga provvisto di potere
di spesa ovvero di ampia e piena autonomia
decisionale, con facoltà di impegnare anche
economicamente l'azienda e quindi con disponibilità di mezzi
adeguati alla natura, all'estensione e alla complessità
dell'incarico ricevuto; |
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che sia
esclusa qualsiasi forma di ingerenza
del delegante sul suo operato; |
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che venga tuttavia
da costui predisposto ed attivato un sistema di controllo
periodico sul comportamento del delegato,
per verificare a campione se viene rispettata la legge e
se sono correttamente perseguiti gli obiettivi di tutela
della salute e della sicurezza dei dipendenti. |
| Una
condizione di validità, messa in risalto con sempre maggiore
insistenza da numerose pronunce della Suprema Corte è quella
inerente al potere di spesa, significativo dell'autonomia
riconosciuta in capo al delegato.
L'orientamento andato consolidandosi nella giurisprudenza,
è stato ribadito anche dalle "Nuove direttive in materia
di diritto penale del lavoro" predisposte dalla Procura
della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Milano.
Anche tali direttive affermano che l'accertamento sulle
deleghe dei compiti antinfortunistici deve estendersi a
una "verifica di fatto": occorre, cioè, preliminarmente
verificare che esse siano effettive.
In virtù di queste considerazioni, ne consegue l'inefficacia
della delega qualora risulti affidata a un soggetto non
idoneo e, soprattutto privo dei poteri di disposizione economica;
in questo senso la recente pronuncia della Cassazione penale,
Sez. IV, 23 settembre 1999, n. 10833. |
| Lo
Studio Legale Briola è a Vostra disposizione per
ulteriori chiarimenti. |