| Omissis
Capo I
- RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
DELL'ENTE
SEZIONE I - Principi generali
e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa
Art. 1. Soggetti
1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli
enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti
forniti di personalità giuridica e alle società e
associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali,
agli altri enti pubblici non economici nonché agli
enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Art. 2. Principio di legalità
1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per
un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa
in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono
espressamente previste da una legge entrata in vigore prima
della commissione del fatto.
Art. 3. Successione di leggi
1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per
un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce
più reato o in relazione al quale non è più prevista
la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se
vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli
effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso
l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella
le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che
sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se
si tratta di leggi eccezionali o temporanee.
Art. 4. Reati commessi all'estero
1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7,
8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio
dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione
ai reati commessi all'estero, purché nei loro
confronti non proceda lo Stato del luogo in cui èstato
commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole
sia punito a richiesta del Ministro della giustizia,
si procede
contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche
nei confronti di quest'ultimo.
Art. 5. Responsabilità dell'ente
1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel
suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza,
di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua
unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria
e funzionale nonché da persone che esercitano, anche
di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza
di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma
1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione
dell'ente
1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate
nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde
se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato,
prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione
e di gestione idonei a prevenire reati della specie di
quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza
dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato
affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri
di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente
i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza
da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al
rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla
lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti
esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono
essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare
la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente
in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse
finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo
deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei
modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare
il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere
adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla
base di codici di comportamento redatti dalle associazioni
rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della
giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti,
può formulare, entro trenta giorni,
osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire
i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati
nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente
dall'organo dirigente.
5. È comunque disposta la confisca del profitto
che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.
Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli
di organizzazione dell'ente
1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera
b), l'ente è responsabile se la commissione del
reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli
obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli
obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della
commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato
un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo
a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla
dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di
attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento
dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire
ed eliminare
tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello
stesso quando sono scoperte significative violazioni delle
prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione
o nell'attività;
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel modello.
Art. 8. Autonomia delle responsabilità dell'ente
1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
a) l'autore del reato non è stato identificato o
non è imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede
nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia
per un reato in relazione al quale è prevista la
sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla
sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.
SEZIONE II - Sanzioni in generale
Art. 9. Sanzioni amministrative
1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti
da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze
o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,
salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi
o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria
1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si
applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in
un numero non inferiore a cento ne superiore a mille.
3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila
ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Art. 11. Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria
1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice
determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del
fatto, del grado della responsabilità dell'ente
nonché dell'attività svolta per eliminare
o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire
la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base
delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente
allo scopo
di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l 'importo
della quota è sempre di lire duecentomila.
Art. 12. Casi di riduzione della sanzione pecuniaria
1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e
non può comunque essere superiore a lire duecento
milioni se:
a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente
interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato
vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare
tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se,
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
di primo grado:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato
le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque
efficacemente adoperato in tal senso;
b) è stato adottato e reso operativo un modello
organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di
quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste
dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta
dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere
inferiore a lire venti milioni.
Art. 13. Sanzioni interdittive
1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai
reati per i quali sono espressamente previste, quando
ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante
entità e il reato èstato commesso da soggetti
in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui
direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata
determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore
a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti
dall'articolo 12, comma 1.
Art. 14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive
1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica
attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente.
Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base
dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto
dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire
illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
può anche essere limitato a determinati tipi di
contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione
dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione
ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni
funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere
applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si
applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni
interdittive risulta inadeguata.
Art. 15. Commissario giudiziale
1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una
sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente,
il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione,
dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente
da parte di un commissario per un periodo pari alla durata
della pena interdittiva che sarebbe stata applicata,
quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di
pubblica necessità la cui interruzione può provocare
un grave pregiudizio alla collettività;
b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare,
tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche
del territorio in cui èsituato, rilevanti ripercussioni
sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività,
il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario,
tenendo conto della specifica attività in cui èstato
posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice,
il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione
dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire
reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere
atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione
del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene
confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario
non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue
all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.
Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via definitiva
1. Può essere disposta l'interdizione definitiva
dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto
dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato
condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla
interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva,
la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni
o servizi quando è già stato condannato alla
stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione di reati in relazione
ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre
disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e
non si applicano le disposizioni previste dall'art. 17.
Art. 17. Riparazione delle conseguenze del reato
1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni
interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione
di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono
le seguenti condizioni:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato
le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque
efficacemente adoperato in tal senso;
b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno
determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione
di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della
specie di quello verificatosi;
c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito
ai fini della confisca.
Art. 18. Pubblicazione della sentenza di condanna
1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere
disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata
una sanzione interdittiva.
2. La sentenza è pubblicata una sola volta, per
estratto o per intero, in uno o più giornali indicati
dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione
nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a
cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.
Art. 19. Confisca
1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con
la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto
del reato, salvo che per la parte che può essere
restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti
dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a
norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto
somme di denaro, beni o altre utilità di valore
equivalente al prezzo o al profitto del reato.
Art. 20. Reiterazione
1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato
in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente
da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi
alla condanna definitiva.
Art. 21. Pluralità di illeciti
1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad
una pluralità di reati commessi con una unica azione
od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima
attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata
sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria
prevista per l'illecito più grave aumentata fino
al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della
sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore
alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a
uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni
per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica
quella prevista per l'illecito più grave.
Art. 22. Prescrizione
1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine
di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione
di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito
amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo
di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione
dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione
non corre fino al momento in cui passa in giudicato la
sentenza che definisce il giudizio.
Art. 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive
1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente
a cui è stata applicata una sanzione o una misura
cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai
divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente
nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato
commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da duecento e seicento quote e la confisca del profitto,
a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un
profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive,
anche diverse da quelle in precedenza irrogate.
SEZIONE III - Responsabilità amministrativa
per reati previsti dal codice penale
Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in
danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento
di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello
Stato o di un ente pubblico.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli
articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis
e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente
pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al
comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante
entità o èderivato un danno di particolare
gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento
a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano
le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma
2, lettere c), d) ed e).
Art. 25. Concussione e corruzione
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli
articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale,
si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli
articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4,
del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria
da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli
articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis
quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante
entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale,
si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento
a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui
ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali
delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli
articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei
commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore
ad un anno.
Art. 25-bis (introdotto dall'art
6 del decreto legge n. 350 del 25 settembre 2001). Falsità in
monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti
dal codice penale in materia di falsità in monete,
in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si
applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria
da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie
stabilite dalla lettera
a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b),
in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla
metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo
comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie
previste dalle lettere
a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma,
la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli
articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale,
si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore
ad un anno.".
Art. 26. Delitti tentati
1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da
un terzo alla metà in relazione alla commissione,
nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente
capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce
il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.
Capo II
- RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE
SEZIONE I - Responsabilità patrimoniale
dell'ente
Art. 27. Responsabilità patrimoniale
dell'ente
1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria
risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con
il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi
dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le
disposizioni del codice di procedura penale sui crediti
dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria
si intende equiparata alla pena pecuniaria.
SEZIONE II - Vicende modificative dell'ente
Art. 28. Trasformazione dell'ente
1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la
responsabilità per i reati commessi anteriormente
alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.
Art. 29. Fusione dell'ente
1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente
che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili
gli enti partecipanti alla fusione.
Art. 30. Scissione dell'ente
1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente
scisso per i reati commessi anteriormente alla data in
cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto
dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che
parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle
sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati
commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione
ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore
effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo
ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato
trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito
del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati
nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto
o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di
attività nell'ambito del quale il reato è stato
commesso.
Art. 31. Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione
o scissione
1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima
della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione
della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma
2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali
dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante
dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile
la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la
sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria,
qualora, a seguito della fusione o della scissione, si
sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b)
del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori
condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare
sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva
con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a
due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente
in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi
di fusione o scissione successiva alla conclusione del
giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva
in sanzione pecuniaria.
Art. 32. Rilevanza della fusione o della scissione ai
fini della reiterazione
1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante
dalla fusione o beneficiario della scissione per reati
commessi successivamente alla data dalla quale la fusione
o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere
la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto
a condanne pronunciate nei confronti degli enti
partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati
commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle
violazioni e dell'attività nell'ambito della quale
sono state commesse nonché delle caratteristiche
della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione
può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo
se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il
ramo di attività nell'ambito del quale è stato
commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna
nei confronti dell'ente scisso.
Art. 33. Cessione di azienda
1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato
commesso il reato, il cessionario è solidalmente
obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione
dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda,
al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle
sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori,
ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli
era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
nel caso di conferimento di azienda.
Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
SEZIONE I - Disposizioni generali
Art. 34. Disposizioni processuali applicabili
1.. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi
dipendenti da reato, si osservano le norme di questo
capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni
del codice di procedura penale e del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271.
Art. 35. Estensione della disciplina relativa all'imputato
1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative
all'imputato, in quanto compatibili.
SEZIONE II - Soggetti, giurisdizione e competenza
Art. 36. Attribuzioni del giudice penale
1.. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi
dell'ente appartiene al giudice penale competente per
i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo
dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione
del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative
ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.
Art. 37. Casi di improcedibilità
1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo
dell'ente quando l'azione penale non può essere
iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato
per la mancanza di una condizione di procedibilità.
Art. 38. Riunione e separazione dei procedimenti
1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito
al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore
del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo
dell'ente soltanto quando:
a) è stata ordinata la sospensione del procedimento
ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
b) il procedimento è stato definito con il giudizio
abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, ovvero è stato
emesso il decreto penale di condanna;
c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende
necessario.
Art. 39. Rappresentanza dell'ente
1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio
rappresentante legale, salvo che questi sia imputato
del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si
costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria
procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
a) la denominazione dell'ente e le generalità del
suo legale rappresentante;
b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione
della procura;
c) la sottoscrizione del difensore;
d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo
100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata
nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria
del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente
alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente
costituito è rappresentato dal difensore.
Art. 40. Difensore di ufficio
1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o
ne è rimasto privo è assistito da un difensore
di ufficio.
Art. 41. Contumacia dell'ente
1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato
contumace.
Art. 42. Vicende modificative dell'ente nel corso del
processo
1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione
dell'ente originariamente responsabile, il procedimento
prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende
modificative o beneficiari della scissione, che partecipano
al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando
la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.
Art. 43. Notificazioni all'ente
1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le
disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di
procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante
consegna al legale rappresentante, anche se imputato del
reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione
di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria,
le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161
del codice di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni
nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria
dispone nuove ricerche.
Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice,
su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.
SEZIONE III - Prove
Art. 44. Incompatibilità con
l'ufficio di testimone
1. Non può essere assunta come testimone:
a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito
amministrativo;
b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione
di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione
anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta
l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle
forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio
e per l'esame della persona imputata in un procedimento
connesso.
SEZIONE IV - Misure cautelari
Art. 45. Applicazione delle misure cautelari
1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza
della responsabilità dell'ente per un illecito
amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati
e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo
che vengano commessi illeciti della stessa indole di
quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere
l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando
al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda,
compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni
e memorie difensive già depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza,
in cui indica anche le modalità applicative della
misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292
del codice
di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice
può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo
15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe
stata applicata.
Art. 46. Criteri di scelta delle misure
1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto
della specifica idoneità di ciascuna in relazione
alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare
nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del
fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata
all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere
disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura
risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.
Art. 47. Giudice competente e procedimento di applicazione
1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari
nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive,
provvede il giudice che procede. Nel corso delleindagini
provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano
altresì le disposizioni di cui all'articolo 91
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata
fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e
ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai
difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati
che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare
la richiesta dal pubblico
ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme
dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice
di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2
del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque
e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data
dell'udienza non può intercorrere un termine superiore
a quindici giorni.
Art. 48. Adempimenti esecutivi
1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura
cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico
ministero.
Art. 49. Sospensione delle misure cautelari
1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente
chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge
condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma
dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il
pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta,
determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone
la sospensione della misura e indica il termine per la
realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo
articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa
delle ammende di una somma di denaro che non può comunque
essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria
minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo
del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia
mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione
delle attività nel termine fissato, la misura cautelare
viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata
data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17
il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione
della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca;
la fideiussione prestata si estingue.
Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari
1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando
risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le
condizioni di applicabilità previste dall'articolo
45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo
17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero
la misura applicata non appare piu proporzionata all'entità del
fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata
in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico
ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra
meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno
gravose, anche stabilendo una minore durata.
Art. 51. Durata massima delle misure cautelari
1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina
la durata, che non può superare la metà del
termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata
della misura cautelare può avere la stessa durata
della corrispondente sanzione applicata con la medesima
sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare
non può superare i due terzi del termine massimo
indicato dall'articolo 13, comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre
dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata
nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.
Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti che applicano
le misure cautelari
1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore,
possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in
materia di misure cautelari, indicandone contestualmente
i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo
322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1,
il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore,
possono proporre ricorso per cassazione per violazione
di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo
325 del codice di procedura penale.
Art. 53. Sequestro preventivo
1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose
di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo
19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321,
commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di
procedura penale, in quanto applicabili.
Art. 54. Sequestro conservativo
1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino
o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione
pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra
somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero,
in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il
sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente
o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le
disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318,
319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
SEZIONE V - Indagini preliminari e udienza preliminare
Art. 55. Annotazione dell'illecito amministrativo
1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito
amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente
annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo
335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi
dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del
suo legale rappresentante nonché il reato da cui
dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata
all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli
stessi limiti in cui è consentita la comunicazione
delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla
quale il reato è attribuito.
Art. 56. Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo
nelle indagini preliminari
1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito
amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini
preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito
stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo
a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo
55.
Art. 57. Informazione di garanzia
1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere
l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le
notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare
al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui
all'articolo 39, comma 2.
Art. 58. Archiviazione
1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo
a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette
decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo
al procuratore generale presso la corte d'appello. Il
procuratore generale può svolgere gli accertamenti
indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni,
contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti
al reato entro sei mesi dalla comunicazione.
Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo
1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero
contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente
dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta
in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1,
del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi
dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del
fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni
amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito
dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti
di prova.
Art. 60. Decadenza dalla contestazione
1. Non può procedersi alla contestazione di cui
all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito
amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.
Art. 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare
1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza
di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di
improcedibilità della sanzione amministrativa,
ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi
acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque
non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità
dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426
del codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare,
dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene,
a pena di nullità, la contestazione dell'illecito
amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione,
in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare
l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato
da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge
e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi
dell'ente.
SEZIONE VI - Procedimenti speciali
Art. 62. Giudizio abbreviato
1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni
del titolo I del libro sesto del codice di procedura
penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo
i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557
e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice
di procedura penale è operata sulla durata della
sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso
quando per l'illecito amministrativo è prevista
l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.
Art. 63. Applicazione della sanzione su richiesta
1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa
se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito
ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice
di procedura penale nonché in tutti i casi in cui
per l'illecito amministrativo è prevista la sola
sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui
al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale,
in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su
richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma
1, del codice di procedura penale è operata sulla
durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della
sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una
sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.
Art. 64. Procedimento per decreto
1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare
la sola sanzione pecuniaria, può presentare al
giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla
data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel
registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione
del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto
di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone
la misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione
di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto
al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non
deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente,
restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro
sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale,
in quanto compatibili.
SEZIONE VII - Giudizio
Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione delle
conseguenze del reato
1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado,
il giudice può disporre la sospensione del processo
se l'ente chiede di provvedere alle attività di
cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di
effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene
di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro
a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 49.
Art. 66. Sentenza di esclusione
della responsabilità dell'ente
1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non
sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone
la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando
manca, è insufficiente o è contraddittoria
la prova dell'illecito amministrativo.
Art. 67. Sentenza di non doversi procedere
1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere
nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta
per prescrizione.
Art. 68. Provvedimenti sulle misure cautelari
1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli
66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure
cautelari eventualmente disposte.
Art. 69. Sentenza di condanna
1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo
contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla
legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive
la sentenza deve sempre indicare l'attività o le
strutture oggetto della sanzione.
Art. 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente
1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente
responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo
che la sentenza è pronunciata nei confronti degli
enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero
beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente
responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente
responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli
enti indicati nel comma 1.
SEZIONE VIII - Impugnazioni
Art. 71. Impugnazioni delle sentenze
relative alla responsabilità amministrativa
dell'ente
1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative
diverse da quelle interdittive l'ente può proporre
impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato
del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni
interdittive, l'ente può sempre proporre appello
anche se questo non è ammesso per l'imputato del
reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo
il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni
consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo
dipende.
Art. 72. Estensione delle impugnazioni
1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da
cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano,
rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non
fondate su motivi esclusivamente personali.
Art. 73. Revisione delle sentenze
1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
titolo IV del libro nono del codice di procedura penale
ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.
SEZIONE IX - Esecuzione
Art. 74. Giudice dell'esecuzione
1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato è il giudice
indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente
per i provvedimenti relativi:
a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi
previsti dall'articolo 3;
b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione
del reato per amnistia;
c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile
nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni
di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale,
in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere
b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo
667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio
dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente,
può autorizzare il compimento di atti di gestione
ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta.
Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma
4, del codice di procedura penale.
Art. 75. Esecuzione delle sanzioni pecuniarie
1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione
delle pene pecuniarie.
2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento
e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative
pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli
19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo
7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Art. 76. Pubblicazione della sentenza applicativa della
condanna
1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita
a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata
la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo
694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.
Art. 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive
1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione
di una sanzione interdittiva è notificata all'ente
a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle
sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.
Art. 78. Conversione delle sanzioni interdittive
1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte
di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica
dell'estratto della sentenza, può richiedere la
conversione della sanzione amministrativa interdittiva
in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione
e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta
esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta,
il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne
fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta
non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere
l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta
con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza,
converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo
della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a
quella già applicata in sentenza e non superiore
al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della
somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito
ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato
il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo
17.
Art. 79. Nomina del commissario giudiziale e confisca
del profitto
1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone
la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi
dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta
dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale
vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione
e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e,
terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione
sull'attività svolta nella quale rende conto della
gestione, indicando altresì l'entità del
profitto da sottoporre a confisca e le modalità con
le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo
667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario
e al suo compenso sono a carico dell'ente.
Art. 80. Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative
1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita
l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui
al capo II.
2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze
e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative
dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i
provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione
non più soggetti ad impugnazione che riguardano
le sanzioni amministrative.
3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi
cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata
applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata
applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati
non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.
Art. 81. Certificati dell'anagrafe
1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente
decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo
dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni
di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti
nei confronti dell'ente.
Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni
e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato è necessario
per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione
all'ente cui il certificato stesso si riferisce.
2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni
di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto
a procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa
dipendente da reato.
3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto
di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.
4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate
le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della
sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della
sanzione pecuniaria.
Art. 82. Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati
1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati
dell'anagrafe è competente il tribunale di Roma,
che decide in composizione monocratica osservando le
disposizioni di cui all'articolo 78.
Capo IV - Disposizioni di attuazione e di coordinamento
Art. 83. Concorso di sanzioni
1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni
interdittive stabilite nel presente decreto legislativo
anche quando diverse disposizioni di legge prevedono,
in conseguenza della sentenza di condanna per il reato,
l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative
di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata
già applicata una sanzione amministrativa di contenuto
identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente
decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata
ai fini della determinazione della durata della sanzione
amministrativa dipendente da reato.
Art. 84. Comunicazioni alle autorità di
controllo o di vigilanza
1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive
e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati,
a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi,
alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza
sull'ente.
Art. 85. Disposizioni regolamentari
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni
regolamentari relative al procedimento di accertamento
dell'illecito amministrativo che concernono:
a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli
degli uffici giudiziari;
b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;
c) le altre attività necessarie per l'attuazione
del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto
dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.
Omissis
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