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SICUREZZA SUL LAVORO
E NEI CANTIERI |
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LEGGE 675/96:
TUTELA DELLA PRIVACY
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| Con
riferimento agli obblighi ed adempimenti di cui alla L.
675/96 e con particolare riguardo alla Vs. situazione aziendale,
comunico quanto .segue.
Appare innanzitutto opportuno, per una maggiore chiarezza,
operare la distinzione fra dati relativi a dipendenti e/o
soggetti che, in vario modo e titolo, intrattengono con
l'Azienda rapporti di lavoro e dati riguardanti soggetti
terzi. |
| I)
TRATTAMENTO DI DATI RELATIVI A SOGGETTI TERZI |
| Per
ciò che attiene ai dati relativi a soggetti terzi, diversi
dai dipendenti, è previsto sia l'obbligo di informativa
che quello di raccolta del consenso, con alcune precisazioni.
OBBLIGO DI INFORMATIVA: l'obbligo di informativa
non opera quando si tratta di dati in possesso dell'Azienda
all'8.5.97. Se al contrario i suddetti dati sono pervenuti
dopo l'8.5.97 è necessario fornire al titolare l'informativa
prevista dall'art. lO della legge citata.
Consiglio in ogni caso per i dati sensibili di cui la Vostra
Azienda disponeva, anche prima dell'8.5.97, di inviare la
predetta informativa.
OBBLIGO DI OTTENERE IL CONSENSO (art. 11 e 12
L. 675/97):. all'informativa di cui sopra segue la richiesta
del consenso al trattamento all'interessato. Naturalmente,
laddove non sussista obbligo di informativa, non esiste
neppure l'obbligo di richiesta del consenso. Peraltro, consiglio,
anche in questo caso, per i dati sensibili presenti già
all' 8.5.97 di richiedere il consenso unitamente all'invio
dell' informativa.
L'obbligo di cui all'art. 11 è comunque senz'altro operante
per i dati personali pervenuti dopo l'8.5.97.
Esistono peraltro alcune rilevanti esclusioni di tale obbligo,
indicate dal legislatore, con previsione piuttosto ampia,
all'art. 12 della legge: "il consenso non è richiesto quanto
il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da
un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione
di informative precontrattuali attivate su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica
o di statistica e si tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità,
nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo
25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche
raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma
1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia
di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per incapacità di intendere o
di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento".
Conseguentemente, qualora si versi in una delle ipotesi
di cui al suddetto articolo , pur essendo operativo l'obbligo
di informativa, il trattamento può svolgersi indipendentemente
dal consenso del titolare dei dati.
NOTIFICA AL GARANTE: occorre operare una prima
distinzione fra dati relativi a persone giuridiche, enti
ed associazioni per i quali non sussiste obbligo di notifica
e dati riguardanti persone fisiche per i quali tale obbligo
è prescritto. Con riferimento a tale ultima categoria di
dati si distingue ulteriormente il caso del trattamento
automatizzato e di quello non automatizzato. Nel primo è
previsto, qualora il trattamento sia iniziato prima dell'
1.1.98, l'obbligo di notifica da eseguirsi con decorrenza
1.1.98 al 31.3.98. Se invece il trattamento viene fatto
dopo il 1.1.98 la notifica deve essere effettuata prima
dell'inizio del trattamento. Nel caso di trattamento non
automatizzato, se trattasi di dati sensibili, la predetta
notifica deve comunque eseguirsi con le scadenze sopra indicate
(1.1.98-31.3.98), mentre per gli altri dati personali è
previsto un più ampio termine, dall'1.4.98 al 30.6.98.
AUTORIZZAZIONE DA RICHIEDERSI AL GARANTE: la
richiesta di autorizzazione è obbligatoria solo per i dati
sensibili indicati nell'art. 22 (dati relativi all'origine
razziale ed etnica, alle convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, alle opinioni politiche, all'adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).
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| II)
DATI RELATIVI A DIPENDENTI |
| Per
i dati relativi a dipendenti o soggetti che intrattengo
rapporti di lavoro con l'Azienda (lavoratori a tempo parziale,
consulenti e liberi professionisti, prestatori di collaborazione
coordinata e continuativa), gli obblighi e conseguenti adempimenti
sopra ricordati subiscono rilevanti limitazioni. In particolare,
con riguardo all'obbligo di richiesta dell'autorizzazione,
si ricorda il provvedimento adottato dal Garante in data
19.11.97, che prevede un'autorizzazione generale per il
trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro.
Quindi, se i dati personali sensibili si riferiscono a dipendenti
e/o soggetti con i quali la Vs. società intrattiene rapporti
di lavoro, non è più previsto l'obbligo di richiesta dell'autorizzazione
al trattamento, almeno fino al 30.9.98, data prevista per
la scadenza della suddetta autorizzazione generale.
Naturalmente rimane fermo, pur in presenza dell'autorizzazione
generale, l'obbligo di informare l'interessato al momento
della raccolta nonché quello di richiedere il suo consenso,
con le modalità già in precedenza ricordate.
Esiste poi una specifica previsione riguardante i dati sensibili
relativi allo stato di salute e alla vita sessuale per i
quali l'autorizzazione generale vale per tutte le forme
di trattamento con esclusione della comunicazione e diffusione
degli stessi. Infatti la diffusione e comunicazione è sempre
vietata con riferimento a quelli sulla vita sessuale ed
è autorizzata in via generale per quelli sullo stato di
salute solo se necessaria alla prevenzione, accertamento
o repressione di reati.
Per queste due ultime categorie di dati occorrerà pertanto
richiedere comunque l'autorizzazione al Garante quando ne
sia necessaria la diffusione e comunicazione, in ipotesi
diverse da quelle sopra ricordate.
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| III)
TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO |
| Ricordo
infine, fermo restante quanto già detto, le prescrizioni
relative al TRASFERIMENTO DI DATI
ALL'ESTERO: nessun obbligo è previsto quando
il trasferimento viene fatto verso Paesi appartenenti all'Unione
Europea e si tratti di dati personali non sensibili.
Nel caso di dati sensibili, invece, è necessario, prima
del trasferimento, effettuare la notificazione al Garante,
il quale adatterà il proprio provvedimento entro 20 giorni.
Qualora lo stesso non provveda si può iniziare il trasferimento.
Infine, se il trasferimento dei dati personali (sensibili
e non) viene fatto verso Paesi non appartenenti all'Unione,
occorre sempre la preventiva notificazione al garante.
Anche in questo caso, decorsi 20 giorni, il silenzio dell'Autorità
vale come autorizzazione. Anche in questo caso esistono,
però, rilevanti esclusioni per tale obbligo ex art. 28:
"il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso
ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di
cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti
da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione
di informative precontrattuali attivate su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione
di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero
specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se
il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello di cui all'articolo 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non può prestare il proprio consenso per impossibilità di
intendere e di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso
ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di
informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco,
atto o documento conoscibili da chiunque, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia". |
IV)
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E FIGURE DEL TITOLARE,
DEL RESPONSABILE E DELL'INCARICATO AL TRATTAMENTO. |
| La Legge
675/96 ha inoltre previsto particolari adempimenti a livello
organizzativo- aziendale per i soggetti che intendano trattare
i dati personali, delineando le figure del titolare, responsabile
ed incaricato del trattamento.
Con riferimento al titolare
( il caso aveva dato luogo ad equivoci interpretativi ed
applicativi della legge), il Garante, nel comunicato stampa
dell' 11.2.97, ha specificato che, seppure, nel caso di
trattamento effettuato nell'ambito di una società, il titolare
debba essere considerato la struttura nel suo complesso
e non singole persone fisiche, comunque occorrerà individuare
. Nel titolare si individua il destinatario dei precetti
normativi riguardanti la notificazione, la raccolta, la
richiesta del consenso, il rilascio dell'informativa all'interessato,
la notifica al Garante per il trasferimento dei dati all'estero,
la richiesta di autorizzazione per i dati sensibili, l'adozione
delle misure di sicurezza, gli obblighi relativi alla cessazione
del trattamento, l'obbligo di risarcimento per i danni causati
a seguito del trattamento e la sottoposizione a sanzioni
penali in caso di inosservanza delle prescrizioni previste
dalla legge.
Il responsabile non
è figura "obbligatoria" (può coincidere con il titolare),
ma tenuto conto delle dimensioni della Vs. società ne ritengo
opportuna la nomina. Sarà il titolare ad effettuare la nomina
stessa con precisazione dei compiti allo stesso delegati
attraverso la redazione del cd. mansionario.
L'incaricato (o incaricati)
sono i soggetti che devono materialmente elaborare i dati
personali. Per il conferimento dell'incarico, anche in assenza
di esplicita previsione legislativa, si ritiene necessaria
la forma scritta. |
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