Art. 1. Delega
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi recanti la riforma organica
della disciplina delle società di capitali e cooperative,
la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti
le società commerciali, nonché nuove norme
sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle
materie di cui all’articolo 12.
2. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa
comunitaria e in conformità ai princìpi e ai
criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il
necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti,
ivi comprese quelle in tema di crisi dell’impresa,
novellando, ove possibile, le disposizioni del codice civile.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati
su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro delle attività produttive.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento,
perchè sia espresso il parere entro il termine di
sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale
termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti
allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente,
la scadenza di quest’ultimo è prorogata di novanta
giorni.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni
correttive e integrative nel rispetto dei princìpi
e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con
la procedura di cui al comma 4.
Art. 2. Princìpi generali in materia di società di
capitali
1. La riforma del sistema delle società di capitali
di cui ai capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro
V del codice civile e alla normativa connessa, è ispirata
ai seguenti princìpi generali:
a) perseguire l’obiettivo prioritario di favorire
la nascita, la crescita e la competitività delle
imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni
e internazionali dei capitali;
b) valorizzare il carattere imprenditoriale delle società e
definire con chiarezza e precisione i compiti e le responsabilità degli
organi sociali;
c) semplificare la disciplina delle società, tenendo
conto delle esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale;
d) ampliare gli ambiti dell’autonomia statutaria,
tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi
coinvolti;
e) adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze
delle imprese, anche in considerazione della composizione
sociale e delle modalità di finanziamento, escludendo
comunque l’introduzione di vincoli automatici in
ordine all’adozione di uno specifico modello societario;
f) nel rispetto dei princìpi di libertà di
iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative
dell’impresa, prevedere due modelli societari riferiti
l’uno alla società a responsabilità limitata
e l’altro alla società per azioni, ivi compresa
la variante della società in accomandita per azioni,
alla quale saranno applicabili, in quanto compatibili,
le disposizioni in materia di società per azioni;
g) disciplinare forme partecipative di società in
differenti tipi associativi, tenendo conto delle esigenze
di tutela dei soci, dei creditori sociali e dei terzi;
h) disciplinare i gruppi di società secondo princìpi
di trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti.
Art. 3. Società a responsabilità limitata
1. La riforma della disciplina della società a responsabilità limitata è ispirata
ai seguenti princìpi generali:
a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme,
anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza
centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci;
b) prevedere un’ampia autonomia statutaria;
c) prevedere la libertà di forme organizzative,
nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con
i terzi.
2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) semplificare il procedimento di costituzione, confermando
in materia di omologazione i princìpi di cui all’articolo
32 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché eliminando
gli adempimenti non necessari, nel rispetto del principio
di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori
sociali precisando altresì le modalità del
controllo notarile in relazione alle modifiche dell’atto
costitutivo;
b) individuare le indicazioni obbligatorie dell’atto
costitutivo e determinare la misura minima del capitale
in coerenza con la funzione economica del modello;
c) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire
l’acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo
svolgimento dell’impresa sociale, a condizione che
sia garantita l’effettiva formazione del capitale
sociale; consentire ai soci di regolare l’incidenza
delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte
contrattuali;
d) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti
in natura nel rispetto del principio di certezza del valore
a tutela dei terzi;
e) riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle
strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della
società e agli strumenti di tutela degli interessi
dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità;
f) ampliare l’autonomia statutaria con riferimento
alla disciplina del contenuto e del trasferimento della
partecipazione sociale, nonché del recesso, salvaguardando
in ogni caso il principio di tutela dell’integrità del
capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali;
prevedere, comunque, la nullità delle clausole di
intrasferibilità non collegate alla possibilità di
esercizio del recesso;
g) disciplinare condizioni e limiti per l’emissione
e il collocamento di titoli di debito presso operatori
qualificati, prevedendo il divieto di appello diretto al
pubblico risparmio, restando esclusa in ogni caso la sollecitazione
all’investimento in quote di capitale;
h) stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio
un controllo legale dei conti;
i) prevedere norme inderogabili in materia di formazione
e conservazione del capitale sociale, nonché in
materia di liquidazione che siano idonee a tutelare i creditori
sociali consentendo, nel contempo, una semplificazione
delle procedure.
Art. 4. Società per
azioni
1. La disciplina della società per azioni è modellata
sui princìpi della rilevanza centrale dell’azione,
della circolazione della partecipazione sociale e della
possibilità di ricorso al mercato del capitale di
rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio nella
tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori,
dei risparmiatori e dei terzi, prevederà un modello
di base unitario e le ipotesi nelle quali le società saranno
soggette a regole caratterizzate da un maggiore grado di
imperatività in considerazione del ricorso al mercato
del capitale di rischio.
2. Per i fini di cui al comma 1 si prevederà:
a) un ampliamento dell’autonomia statutaria, individuando
peraltro limiti e condizioni in presenza dei quali sono
applicabili a società che fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio norme inderogabili dirette almeno
a:
1) distinguere il controllo sull’amministrazione
dal controllo contabile affidato ad un revisore esterno;
2) consentire l’azione sociale di responsabilità da
parte di una minoranza dei soci, rappresentativa di una
quota congrua del capitale sociale idonea al fine di evitare
l’insorgenza di una eccessiva conflittualità tra
i soci;
3) fissare congrui quorum per le assemblee straordinarie
a tutela della minoranza;
4) prevedere la denunzia al tribunale, da parte dei sindaci
o, nei casi di cui al comma 8, lettera d), numeri 2) e
3), dei componenti di altro organo di controllo, di gravi
irregolarità nell’adempimento dei doveri degli
amministratori;
b) un assetto organizzativo idoneo a promuovere l’efficienza
e la correttezza della gestione dell’impresa sociale;
c) la determinazione dei limiti, dell’oggetto e dei
tempi del giudizio di omologazione, confermando i princìpi
di cui all’articolo 32 della legge 24 novembre 2000,
n. 340;
d) che nell’atto costitutivo non sia richiesta l’indicazione
della durata della società;
e) che sia consentita la costituzione della società da
parte di un unico socio, prevedendo adeguate garanzie per
i creditori.
3. In particolare, riguardo alla disciplina della costituzione,
la riforma è diretta a:
a) semplificare il procedimento di costituzione, nel rispetto
del principio di certezza e di tutela dei terzi, indicando
il contenuto minimo obbligatorio dell’atto costitutivo;
b) limitare la rilevanza dei vizi della fase costitutiva.
4. Riguardo alla disciplina del capitale, la riforma è diretta
a:
a) aumentare la misura del capitale minimo in coerenza
con le caratteristiche del modello;
b) consentire che la società costituisca patrimoni
dedicati ad uno specifico affare, determinandone condizioni,
limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità di
emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso;
prevedere adeguate forme di pubblicità; disciplinare
il regime di responsabilità per le obbligazioni
riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza.
5. Riguardo alla disciplina dei conferimenti, la riforma è diretta
a:
a) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire
l’acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo
svolgimento dell’impresa sociale, a condizione che
sia garantita l’effettiva formazione del capitale
sociale; consentire ai soci di regolare l’incidenza
delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte
contrattuali;
b) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti
in natura, nel rispetto del principio di certezza del valore
a tutela dei terzi.
6. Riguardo alla disciplina delle azioni e delle obbligazioni,
la riforma è diretta a:
a) prevedere la possibilità di emettere azioni senza
indicazione del valore nominale, determinandone la disciplina
conseguente;
b) adeguare la disciplina della emissione e della circolazione
delle azioni alla legislazione speciale e alle previsioni
relative alla dematerializzazione degli strumenti finanziari;
c) prevedere, al fine di agevolare il ricorso al mercato
dei capitali e salve in ogni caso le riserve di attività previste
dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e
le condizioni di emissione di strumenti finanziari non
partecipativi e partecipativi dotati di diversi diritti
patrimoniali e amministrativi;
d) modificare la disciplina relativa alla emissione di
obbligazioni, attenuandone o rimuovendone i limiti e consentendo
all’autonomia statutaria di determinare l’organo
competente e le relative procedure deliberative.
7. Riguardo alla disciplina dell’assemblea e dei
patti parasociali, la riforma è diretta a:
a) semplificare, anche con adeguato spazio all’autonomia
statutaria, il procedimento assembleare anche relativamente
alle forme di pubblicità e di controllo, agli adempimenti
per la partecipazione, alle modalità di discussione
e di voto;
b) disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare
le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e
certezza dell’attività sociale, individuando
le ipotesi di invalidità, i soggetti legittimati
alla impugnativa e i termini per la sua proposizione, anche
prevedendo possibilità di modifica e integrazione
delle deliberazioni assunte, e l’eventuale adozione
di strumenti di tutela diversi dalla invalidità;
c) prevedere una disciplina dei patti parasociali, concernenti
le società per azioni o le società che le
controllano, che ne limiti a cinque anni la durata temporale
massima e, per le società di cui al comma 2, lettera
a), ne assicuri il necessario grado di trasparenza attraverso
forme adeguate di pubblicità;
d) determinare, anche con adeguato spazio all’autonomia
statutaria e salve le disposizioni di leggi speciali, i
quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea,
in relazione all’oggetto della deliberazione, in
modo da bilanciare la tutela degli azionisti e le esigenze
di funzionamento dell’organo assembleare, lasciando
all’autonomia statutaria di stabilire il numero delle
convocazioni.
8. Riguardo alla disciplina dell’amministrazione
e dei controlli sull’amministrazione, la riforma è diretta
a:
a) attribuire all’autonomia statutaria un adeguato
spazio con riferimento all’articolazione interna
dell’organo amministrativo, al suo funzionamento,
alla circolazione delle informazioni tra i suoi componenti
e gli organi e soggetti deputati al controllo; precisare
contenuti e limiti delle deleghe a singoli amministratori
o comitati esecutivi;
b) riconoscere, quando non prevista da leggi speciali,
la possibilità che gli statuti prevedano particolari
requisiti di onorabilità, professionalità e
indipendenza per la nomina alla carica;
c) definire le competenze dell’organo amministrativo
con riferimento all’esclusiva responsabilità di
gestione dell’impresa sociale;
d) prevedere che le società per azioni possano scegliere
tra i seguenti modelli di amministrazione e controllo:
1) il sistema vigente che prevede un organo di amministrazione,
formato da uno o più componenti, e un collegio sindacale;
2) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di
gestione e di un consiglio di sorveglianza eletto dall’assemblea;
al consiglio di sorveglianza spettano competenze in materia
di controllo sulla gestione sociale, di approvazione del
bilancio, di nomina e revoca dei consiglieri di gestione,
nonché di deliberazione ed esercizio dell’azione
di responsabilità nei confronti di questi;
3) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di
amministrazione, all’interno del quale sia istituito
un comitato preposto al controllo interno sulla gestione,
composto in maggioranza da amministratori non esecutivi
in possesso di requisiti di indipendenza, al quale devono
essere assicurati adeguati poteri di informazione e di
ispezione. Nella definizione dei requisiti di indipendenza,
il Governo favorirà lo sviluppo di codici di comportamento
e di forme di autoregolazione;
e) prevedere che, in mancanza di diversa scelta statutaria,
si applichi la disciplina di cui alla lettera d), numero
1);
f) prevedere che, con riferimento alle fattispecie di cui
alla lettera d), numeri 2) e 3), siano assicurate, anche
per le società che non si avvalgono della revisione
contabile, forme di controllo dei conti, avvalendosi di
soggetti individuati secondo i criteri di nomina previsti
dalla normativa vigente per il collegio sindacale;
g) disciplinare i doveri di fedeltà dei componenti
dell’organo amministrativo, in particolare con riferimento
alle situazioni di conflitto di interesse e precisare che
essi sono tenuti ad agire in modo informato.
9. Riguardo alla disciplina delle modificazioni statutarie,
la riforma è diretta a:
a) semplificare le procedure e i controlli, con facoltà per
l’autonomia statutaria di demandare alla competenza
dell’organo amministrativo modifiche statutarie attinenti
alla struttura gestionale della società che non
incidono sulle posizioni soggettive dei soci;
b) rivedere la disciplina dell’aumento di capitale,
del diritto di opzione e del sovrapprezzo, prevedendo comunque
adeguati controlli interni sulla congruità del prezzo
di emissione delle azioni e consentendo, con la precisazione
di limiti temporali, la delega agli amministratori per
escludere il diritto di opzione, opportunamente differenziando
la disciplina a seconda che la società abbia o meno
titoli negoziati nei mercati regolamentati;
c) semplificare la disciplina della riduzione del capitale;
eventualmente ampliare le ipotesi di riduzione reale del
capitale determinandone le condizioni al fine esclusivo
della tutela dei creditori;
d) rivedere la disciplina del recesso, prevedendo che lo
statuto possa introdurre ulteriori fattispecie di recesso
a tutela del socio dissenziente, anche per il caso di proroga
della durata della società; individuare in proposito
criteri di calcolo del valore di rimborso adeguati alla
tutela del recedente, salvaguardando in ogni caso l’integrità del
capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.
Art. 5. Società cooperative
1. La riforma della disciplina delle società cooperative
di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla
normativa connessa è ispirata ai princìpi
generali previsti dall’articolo 2, in quanto compatibili,
nonché ai seguenti princìpi generali:
a) assicurare il perseguimento della funzione sociale delle
cooperative, nonché dello scopo mutualistico da
parte dei soci cooperatori;
b) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta,
con riferimento alle società che, in possesso dei
requisiti richiamati dall’articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
svolgono la propria attività prevalentemente in
favore dei soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento
della propria attività, prevalentemente delle prestazioni
lavorative dei soci, e renderla riconoscibile da parte
dei terzi;
c) disciplinare la cooperazione costituzionalmente riconosciuta,
conformemente ai princìpi della disciplina vigente,
favorendo il perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone
i relativi istituti;
d) favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle
deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di
controllo interno sulla gestione;
e) riservare l’applicazione delle disposizioni fiscali
di carattere agevolativo alle società cooperative
costituzionalmente riconosciute;
f) disciplinare la figura del gruppo cooperativo quale
insieme formato da più società cooperative,
anche appartenenti a differenti categorie, con la previsione
che lo stesso, esercitando poteri ed emanando disposizioni
vincolanti per le cooperative che ne fanno parte, configuri
una gestione unitaria;
g) prevedere che alle società cooperative si applichino,
in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente
dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per
azioni e per la società a responsabilità limitata
a seconda delle caratteristiche dell’impresa cooperativa
e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero
di soggetti.
2. In particolare, la riforma delle società cooperative
diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b), è ispirata
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le norme dettate per le società per
azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società cooperative
a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni.
La disciplina dovrà assicurare ai soci finanziatori
adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello
amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici
perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva
disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori
e dei soci finanziatori e i limiti alla distribuzione delle
riserve, nonché il ristorno a favore dei soci cooperatori,
riservando i più ampi spazi possibili all’autonomia
statutaria;
b) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato
dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello
scopo mutualistico e le riserve di attività previste
dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e
le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi
e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali
e amministrativi;
c) prevedere norme che favoriscano l’apertura della
compagine sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni
assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee
separate e un ampliamento della possibilità di delegare
l’esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti
imposti dalla struttura della società cooperativa
e dallo scopo mutualistico;
d) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo
degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori,
consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;
e) consentire che la regola generale del voto capitario
possa subire deroghe in considerazione dell’interesse
mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio
finanziatore;
f) prevedere la possibilità per le società cooperative
di trasformarsi, con procedimenti semplificati, in società lucrative,
fermo il disposto di cui all’articolo 17 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, concernente l’obbligo di
devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione,
dedotti il capitale versato e rivalutato, ed i dividendi
non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici di cui all’articolo
11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
g) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario
disciplinato dall’articolo 2409 del codice civile,
salvo quanto previsto dall’articolo 70, comma 7,
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385.
3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo i consorzi agrari,
nonché le banche popolari, le banche di credito
cooperativo e gli istituti della cooperazione bancaria
in genere, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti
salva l’emanazione di norme di mero coordinamento
che non incidano su profili di carattere sostanziale della
relativa disciplina.
Art. 6. Disciplina del bilancio
1. La revisione della disciplina del bilancio è ispirata
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla
normativa fiscale sul reddito di impresa anche attraverso
la modifica della relativa disciplina e stabilire le modalità con
le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre
tenere conto degli effetti della fiscalità differita;
b) prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio
netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in
ordine alla loro formazione e al loro utilizzo;
c) dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento
delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti
finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni
di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie;
d) prevedere le condizioni in presenza delle quali le società,
in considerazione della loro vocazione internazionale e
del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio
consolidato princìpi contabili riconosciuti internazionalmente;
e) ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso
ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di
un conto economico semplificato;
f) armonizzare con le innovazioni di cui alle lettere precedenti
la disciplina fiscale sul reddito di impresa e fissare
opportune disposizioni transitorie per il trattamento delle
operazioni in corso alla data di entrata in vigore di tali
innovazioni.
Art. 7. Trasformazione, fusione, scissione
1. La riforma della disciplina della trasformazione, fusione
e scissione è ispirata ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) semplificare e precisare il procedimento, nel rispetto,
per quanto concerne le società di capitali, delle
direttive comunitarie;
b) disciplinare possibilità, condizioni e limiti
delle trasformazioni e delle fusioni eterogenee;
c) disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio
successivo alle operazioni di fusione e di scissione;
d) prevedere che le fusioni tra società, una delle
quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo
dell’altra, non comportano violazione del divieto
di acquisto e di sottoscrizione di azioni proprie, di cui,
rispettivamente, agli articoli 2357 e 2357-quater del codice
civile, e del divieto di accordare prestiti e di fornire
garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni
proprie, di cui all’articolo 2358 del codice civile;
e) introdurre disposizioni dirette a semplificare e favorire
la trasformazione delle società di persone in società di
capitali.
Art. 8. Scioglimento e liquidazione
1. La riforma della disciplina dello scioglimento e della
liquidazione delle società di capitali e cooperative è ispirata
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) accelerare e semplificare le procedure, con particolare
riguardo a quelle relative all’accertamento delle
cause di scioglimento e al procedimento di nomina giudiziale
dei liquidatori; disciplinare gli effetti della cancellazione
della società dal registro delle imprese, il regime
della responsabilità per debiti non soddisfatti,
e delle sopravvenienze attive e passive;
b) disciplinare le condizioni, i limiti e le modalità per
la conservazione dell’eventuale valore dell’impresa,
anche prevedendo, nella salvaguardia degli interessi dei
soci, possibilità e procedure per la revoca dello
stato di liquidazione; disciplinare i poteri e i doveri
degli amministratori e dei liquidatori con particolare
riguardo al compimento di nuove operazioni;
c) disciplinare la redazione dei bilanci nella fase di
liquidazione sulla base di criteri adeguati alle loro specifiche
finalità.
Art. 9. Cancellazione
1. La riforma in materia di cancellazione è ispirata
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificare e precisare il procedimento attraverso
il quale è possibile, in presenza di determinate
e concorrenti circostanze, cancellare le società di
capitali dal registro delle imprese;
b) prevedere forme di pubblicità della cancellazione
dal registro delle imprese.
Art. 10. Gruppi
1. La riforma in materia di gruppi è ispirata ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere una disciplina del gruppo secondo princìpi
di trasparenza e tale da assicurare che l’attività di
direzione e di coordinamento contemperi adeguatamente l’interesse
del gruppo, delle società controllate e dei soci
di minoranza di queste ultime;
b) prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione
dell’interesse del gruppo siano motivate;
c) prevedere forme di pubblicità dell’appartenenza
al gruppo;
d) individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme
di tutela al socio al momento dell’ingresso e dell’uscita
della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto
di recesso quando non sussistono le condizioni per l’obbligo
di offerta pubblica di acquisto.
Art. 11. Disciplina
degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le
società commerciali
1. La riforma della disciplina penale delle società commerciali
e delle materie connesse è ispirata ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere i seguenti reati e illeciti amministrativi:
1) falsità in bilancio, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali previste dalla legge, consistente
nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci
e liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette
ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti
al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei
ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo
al quale essa appartiene, con l’intenzione di ingannare
i soci o il pubblico, ovvero omettono con la stessa intenzione
informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione è imposta
dalla legge; precisare che la condotta posta in essere
deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri
un ingiusto profitto; precisare altresì che le informazioni
false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare
sensibilmente la rappresentazione della situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo
al quale essa appartiene, anche attraverso la previsione
di soglie quantitative; estendere la punibilità al
caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere
autonome figure di reato a seconda che la condotta posta
in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale
ai soci o ai creditori, e di conseguenza: 1.1) quando la
condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci
o ai creditori la pena dell’arresto fino a un anno
e sei mesi; 1.2) quando la condotta abbia cagionato un
danno patrimoniale ai soci o ai creditori: 1.2.1) la pena
della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a
querela nel caso di società non soggette alle disposizioni
della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
1.2.2) la pena della reclusione da uno a quattro anni e
la procedibilità d’ufficio nel caso di società soggette
alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58; regolare i rapporti della fattispecie
con i delitti tributari in materia di dichiarazione; prevedere
idonei parametri per i casi di valutazioni estimative;
2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei
prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento
o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati,
ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte
pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza
della falsità e l’intenzione di ingannare
i destinatari del prospetto, espone false informazioni
idonee ad indurre in errore od occulta dati o notizie con
la medesima intenzione; precisare che la condotta posta
in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o
per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta
deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del
prospetto; prevedere sanzioni differenziate a seconda che
la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato
un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza:
2.1) la pena dell’arresto fino ad un anno quando
la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai
destinatari; 2.2) la pena della reclusione da uno a tre
anni quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale
ai destinatari;
3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni
della società di revisione, consistente nel fatto
dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni
o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e
l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,
attestano il falso od occultano informazioni concernenti
la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
società, ente o soggetto sottoposto a revisione;
precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta
a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in
inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere
sanzioni differenziate a seconda che la condotta posta
in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale
ai destinatari e di conseguenza: 3.1) la pena dell’arresto
fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato
un danno patrimoniale ai destinatari; 3.2) la pena della
reclusione da un anno a quattro anni quando la condotta
abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;
4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori
che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di
documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle
attività di controllo o di revisione legalmente
attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle
società di revisione; prevedere la sanzione amministrativa
fino a lire venti milioni; nell’ipotesi in cui ne
derivi un danno ai soci prevedere la pena della reclusione
fino ad un anno e la procedibilità a querela;
5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi,
consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge
a causa delle funzioni delle quali è investito nell’ambito
di una società o di un consorzio, omette di eseguire,
nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi
presso il registro delle imprese; prevedere la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a lire
quattro milioni, aumentata di un terzo nel caso di omesso
deposito dei bilanci;
6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto
degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in
parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della
società mediante attribuzione di azioni o quote
sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione
reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione
dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero
del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
prevedere la pena della reclusione fino ad un anno;
7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente
nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi di legittima
riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente,
i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo
di eseguirli; prevedere la pena della reclusione fino ad
un anno;
8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente
nel fatto degli amministratori che ripartiscono utili o
acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati
per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche
non costituite con utili, che non possono per legge essere
distribuite; prevedere la pena dell’arresto fino
ad un anno. La ricostituzione degli utili o delle riserve
prima del termine previsto per l’approvazione del
bilancio estingue il reato;
9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della
società controllante, consistente nel fatto degli
amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o
quote sociali o della società controllante, cagionando
una lesione all’integrità del capitale sociale
e delle riserve non distribuibili per legge; prevedere
la pena della reclusione fino ad un anno. Se il capitale
sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine
previsto per l’approvazione del bilancio relativo
all’esercizio in relazione al quale è stata
posta in essere la condotta, il reato è estinto;
10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente
nel fatto degli amministratori che, in violazione delle
disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano
riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o
scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la
pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a
querela; prevedere che il risarcimento del danno ai creditori
prima del giudizio estingue il reato;
11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei
liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori, i quali,
ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento
dei creditori sociali o dell’accantonamento delle
somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori;
prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni
e la procedibilità a querela; prevedere che il risarcimento
del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;
12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto
degli amministratori, direttori generali e liquidatori,
i quali, in una situazione di conflitto di interessi, compiendo
o concorrendo a deliberare atti di disposizione dei beni
sociali al fine di procurare a sé o ad altri un
ingiusto profitto, ovvero altro vantaggio, intenzionalmente
cagionano un danno patrimoniale alla società; estendere
la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso
in relazione a beni posseduti od amministrati dalla società per
conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale;
specificare che non si considera ingiusto il profitto della
società collegata o del gruppo, se esso è compensato
da vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili,
derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al
gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei mesi
a tre anni e la procedibilità a querela;
13) comportamento infedele, consistente nel fatto degli
amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori
e responsabili della revisione, i quali, a seguito della
dazione o della promessa di utilità, compiono od
omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al
loro ufficio, se ne deriva nocumento per la società;
prevedere la pena della reclusione fino a tre anni; estendere
la punibilità a chi dà o promette l’utilità;
prevedere la procedibilità a querela;
14) indebita influenza sull’assemblea, consistente
nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determina
la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire,
per sé o per altri, un ingiusto profitto; prevedere
la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;
15) omessa convocazione dell’assemblea, consistente
nel fatto degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono
di convocare l’assemblea nei casi in cui vi sono
obbligati per legge o per statuto; determinare, qualora
la legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine
per la convocazione, il momento nel quale l’illecito
si realizza; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire due milioni a lire dodici milioni, aumentata di
un terzo se l’obbligo di convocazione consegue a
perdite o ad una legittima richiesta dei soci;
16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde
notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate
o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una
sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari,
ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento
del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche
o gruppi bancari; prevedere la pena della reclusione da
uno a cinque anni;
b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti
falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche
di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative
funzioni e omesse comunicazioni alle autorità medesime
da parte di amministratori, direttori generali, sindaci
e liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti
per legge alla vigilanza di tali autorità, anche
mediante la formulazione di fattispecie a carattere generale;
coordinare, altresì, le ipotesi sanzionatorie previste
dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera a) con la nuova
disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle
azioni introdotta in attuazione della presente legge, eventualmente
estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in
violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti
beni;
c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie
sociali riservate, prevista dall’articolo 2622 del
codice civile, introducendo una circostanza aggravante
del reato di rivelazione di segreto professionale, previsto
dall’articolo 622 del codice penale, qualora il fatto
sia commesso da amministratori, direttori generali, sindaci
o liquidatori o da chi svolge la revisione contabile della
società; abrogare altresì le fattispecie
speciali relative agli amministratori giudiziari ed ai
commissari governativi, nonché quella del mendacio
bancario, prevista dall’articolo 137, comma 1, del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385;
d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui
alle lettere a) e b) qualora il fatto abbia cagionato un’offesa
di particolare tenuità;
e) prevedere che, qualora l’autore della condotta
punita sia individuato mediante una qualifica o la titolarità di
una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente
investito della qualifica o titolare della funzione è equiparato,
oltre a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione,
diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale
investitura, esercita in modo continuativo e significativo
i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione;
stabilire altresì che, fuori dei casi di applicazione
delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie
relative agli amministratori si applichino anche a coloro
che sono legalmente incaricati dall’autorità giudiziaria
o dall’autorità pubblica di vigilanza di amministrare
la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti
per conto di terzi;
f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione
della pena su richiesta delle parti per i reati indicati
nelle lettere a) e b), sia disposta la confisca del prodotto
o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo;
prevedere che quando non sia possibile l’individuazione
o l’apprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto
una somma di denaro o beni di valore equivalente;
g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano
reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle
sole condotte integrative di reati societari che abbiano
cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società;
h) prevedere, nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi contenuti nella legge 29 settembre 2000, n. 300,
e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, una specifica
disciplina della responsabilità amministrativa delle
società nel caso in cui un reato tra quelli indicati
nelle lettere a) e b) sia commesso, nell’interesse
della società, da amministratori, direttori generali
o liquidatori o da persone sottoposte alla vigilanza di
questi ultimi, qualora il fatto non si sarebbe realizzato
se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi
inerenti alla loro carica;
i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del
codice civile e le altre disposizioni incompatibili con
quelle introdotte in attuazione del presente articolo;
coordinare e armonizzare con queste ultime le norme sanzionatorie
vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparità di
trattamento rispetto a fattispecie di identico valore,
anche mediante l’abrogazione, la riformulazione o
l’accorpamento delle norme stesse, individuando altresì la
loro più opportuna collocazione; prevedere norme
transitorie per i procedimenti penali pendenti;
l) prevedere che la competenza sia sempre del tribunale
in composizione collegiale.
Art. 12. Nuove norme di procedura
1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme
che, senza modifiche della competenza per territorio e
per materia, siano dirette ad assicurare una più rapida
ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti
materie:
a) diritto societario, comprese le controversie relative
al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti
parasociali;
b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,
e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni.
2. Per il perseguimento delle finalità e nelle materie
di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare
regole processuali, che in particolare possano prevedere:
a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei
termini processuali;
b) l’attribuzione di tutte le controversie nelle
materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione
collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico
in considerazione della natura degli interessi coinvolti;
c) la mera facoltatività della successiva instaurazione
della causa di merito dopo l’emanazione di un provvedimento
emesso all’esito di un procedimento sommario cautelare
in relazione alle controversie nelle materie di cui al
comma 1, con la conseguente definitività degli effetti
prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi
non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali
giudizi promossi per finalità diverse;
d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare
celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio,
che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo
anche se privo di efficacia di giudicato;
e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo
preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente
gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine
per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali
su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione,
tenendo successivamente conto dell’atteggiamento
al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione
sulle spese di lite;
f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante
la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente
previste che, senza compromettere la rapidità di
tali procedimenti, assicurino il rispetto dei princìpi
del giusto processo;
g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata
dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere precedenti
trattati dai tribunali, dalle corti di appello e dalla
Corte di cassazione.
3. Il Governo può altresi prevedere la possibilità che
gli statuti delle società commerciali contengano
clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli
806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune
tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso
che la controversia concerna questioni che non possono
formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria
dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto,
restando escluso il giudizio di equità, ed il lodo
sarà impugnabile anche per violazione di legge.
4. Il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione
delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi
ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie
di serietà ed efficienza e che siano iscritti in
un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
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