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SICUREZZA SUL LAVORO
E NEI CANTIERI |
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TUTELA DEI DATI PERSONALI
Adozione delle misure
minime di sicurezza
(D.P.R. 318/99)
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| Vi segnaliamo
il provvedimento che introduce le misure minime di sicurezza
in tema di tutela dei dati personali, proponendoVi un primo
esame della normativa e degli aspetti procedurali che si
ritiene utile introdurre per ottemperare alle disposizioni
di legge. Rammentiamo inoltre che al di là delle misure
minime di sicurezza vale sempre un profilo generale di diligenza,
con il conseguente obbligo per il titolare di adottare gli
accorgimenti tecnici necessari a ridurre al minimo i rischi
di distruzione o di perdita, anche accidentale, o di manomissione
delle informazioni.
Il decreto in esame suddivide i
sistemi informativi in tre grandi categorie:
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A)
PERSONAL COMPUTER STAND ALONE
(ad esempio portatili in dotazione alla direzione) |
| 1) indipendentemente
dai dati ivi contenuti COMUNI e/o SENSIBILI preventivamente
al trattamento ciascun incaricato che può utilizzare detto
personal deve essere dotato di una PAROLA CHIAVE (non sono
previste lunghezze predeterminate ne tempi di sostituzione)
2) deve essere inoltre prevista L'AUTONOMA SOSTITUZIONE
DELLA PAROLA con obbligo di comunicazione ai soggetti preposti
alla custodia
3) occorre INDIVIDUARE PER ISCRITTO I SOGGETTI PREPOSTI
ALLA CUSTODIA delle parole chiave (in caso di una molteplicità
di incaricati).
In particolare, per ciò che concerne l'obbligo di comunicazione
di cui al punto 2, per questa tipologia di computer, la
forma potrebbe essere protetta, ad esempio tramite busta
chiusa da aprire solo in caso di necessità, Io scopo è infatti
quello di garantire la possibilità di accesso in caso di
necessità.
N.B. Si segnala inoltre che, visto l'obbligo di ripetere
tali misure anche per le successive tipologie, in luogo
della comunicazione cartacea qua indispensabile, può essere
diversamente formalizzata una prassi aziendale chiarendo
per iscritto anche ai dipendenti che la registrazione automatica
della nuova password si intende comunicata anche al/ai soggetto/i
che amministrano le password.
ATTIVITÀ INTERNE POSSIBILI:
a) Individuare quali apparecchiature si trovino nella condizione
predetta e verificare quali dati contengano e se gli stessi
siano oggetto di trattamento
b) In caso di esito positivo ottemperare alle disposizioni
dei punti 1 e 2 prevedendo per iscritto le modalità di comunicazione
cartacea
c) Procedere alla individuazione dei soggetti di cui al
punto 3 formalizzando sin d'ora anche la modalità alternativa
alla comunicazione cartacea sopra descritta. |
| B)
SISTEMI COLLEGATI IN RETE
(ad esempio una serie di personal collegati ad un server)
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| Il requisito
che determina l'appartenenza del sistema a questa categoria
è che il collegamento telematico sia diretto o comunque
chiuso ad accessi da parte di sistemi estranei alla rete
LAN o WAN.
Oltre all'accessibilità in rete rileva che la rete chiusa
al pubblico transiti anche per un breve tratto su una rete
disponibile al pubblico, qual è per esempio, la rete telefonica.
E' il caso dell'utilizzo di una rete chiusa da parte di
una azienda dislocata in più sedi o in più città che per
il collegamento si serve della rete telefonica fissa su
cui transitano altre reti chiuse. In simili condizioni si
deve parlare di elaboratori accessibili mediante una rete
disponibile al pubblico - vedi quindi anche disposizioni
sub C.
Bl Qualora i trattamenti riguardino unicamente DATI
COMUNI:
Oltre a quanto previsto al punto A:
1) a ciascun utente o incaricato va attribuito un CODICE
IDENTIFICATIVO PERSONALE che deve essere disattivabile qualora
il soggetto perda la qualità che costituisce il presupposto
all'assegnazione o qualora si riscontri il mancato utilizzo
per oltre 6 mesi
2) Gli elaboratori devono essere dotati di PROGRAMMA ANTIVIRUS
che deve essere aggiornato e verificato almeno ogni 6 mesi
(per non incorrere in sanzione penale) o costantemente rispetto
alla versione più aggiornata del mercato (per esimersi da
ogni responsabilità civile).
B2 Qualora i trattamenti riguardino anche DATI SENSIBILI:
In ulteriore aggiunta a tutto quanto già prima previsto:
1) a ciascun incaricato o gruppo di lavoro va fornita una
AUTORIZZAZIONE formale (anche a eventuali addetti alla manutenzione)
da parte del Titolare o del Responsabile
2) almeno 1 VOLTA L'ANNO OCCORRE UNA VERIFICA della sussistenza
delle condizioni per la loro conservazione
3) L'AUTORIZZAZIONE DEVE LIMITARSI a quei dati la cui conoscenza
è necessaria e sufficiente per i trattamenti richiesti
4) va prevista una PROCEDURA CHE VERIFICHI LA VALIDITÀ DELLE
RICHIESTE Dl ACCESSO prima di consentire l'accesso stesso
5) deve essere INIBITO L'USO DI UN MEDESIMO CODICE per accedere
da più stazioni contemporaneamente.
ATTIVITA' INTERNE POSSIBILI:
a) NOMINARE GLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO (secondo alcuni
con un mansionario e incarichi specifici per la costituzione
di un sistema organico) sia tra il personale dipendente
sia tra gli addetti alla manutenzione HW e SF, tale scelta
per il personale è indefettibile in quanto deve ritenersi
un indispensabile elemento di controllo e verifica in ordine
a tutta l'attività di trattamento dei dati personali, secondo
il Garante inoltre la mera assegnazione di una persona ad
una struttura interna non è tale di per sé a soddisfare
i requisiti previsti dalla legge, la modalità per il conferimento
dell'incarico può avvenire o tramite un ordine di servizio
o una semplice nota con presa d'atto del lavoratore. Infine
l'individuazione degli incaricati interni ed esterni fa
si che gli stessi abbiano un maggior grado di responsabilizzazione
essendo stato ritenuto possibile coinvolgerli da soli o
in concorso nell'ipotesi di reato di mancata adozione delle
misure minime di sicurezza
b) Individuare l'AMMINISTRATORE Dl SISTEMA
c) Individuare il SOGGETTO PREPOSTO ALLA CUSTODIA DELLE
parole chiave
d) Per i dati sensibili (ad esempio ufficio del personale
o dati relativi a coperture assicurative vita, infortuni,
malattia di clienti o dipendenti) l'AUTORIZZAZIONE prevista
al precedente punto 2 potrebbe essere rilasciata invece
che individualmente AL GRUPPO Dl LAVORO (ufficio che tratta
i predetti dati);
e) Va prevista inoltre una AUTORIZZAZIONE per tutti gli
altri SOGGETTI ESTERNI che possono avere accesso (manutentori,
consulenti o altro) |
| C)
SISTEMI CHE DIALOGANO TRA LORO NON SU RETI DEDICATE MA SU
RETI DISPONIBILI AL PUBBLICO |
| C1
Qualora i trattamenti riguardino DATI SENSIBILI oltre a
tutto quanto previsto per i precedenti punti A e B:
1) L'AUTORIZZAZIONE di cui al precedente punto B2 deve essere
prevista anche per gli strumenti che possono essere utilizzati
per l'interconnessione
2) Occorre procedere alla INDIVIDUAZIONE dei singoli elaboratori
attraverso i quali è possibile accedere per effettuare operazioni
di trattamento
C2 Indipendentemente dal fatto che i trattamenti
riguardino DATI COMUNI e SENSIBILI.
Occorre realizzare il DPSS (Documento programmatico sulla
sicurezza),
Nello stesso occorre, in estrema sintesi, descrivere i criteri
tecnici e organizzativi adottati per la protezione delle
informazioni personali.
Per procedere alla sua stesura occorre effettuare una ANALISI
DEI RISCHI e DELL'ORGANIZZAZIONE PREPOSTA AL TRATTAMENTO,
quindi in buona sostanza descrivere come è stata fatta l'analisi,
i trattamenti esaminati, il metodo seguito. Le minacce presenti,
le debolezze riscontrate e i rischi conseguenti. L'utilizzo
di un metodo di analisi qualitativo consente di:
Individuare le aree ad alto rischio da cui un Intervento
immediato
Individuare le aree a medio rischio da cui una Programmazione
interventi
Individuare le aree a basso rischio da cui una Normale
manutenzione.
Prima di elencare il contenuto del DPSS si rammenta che
strutturalmente lo stesso può essere diviso in 2 macroparti:
1) Cosa l'azienda intende fare nella parte normativa
- programmatica
2) Come intende farlo nell'allegato tecnico.
CONTENUTO:
Sicurezza fisica: Definizione delle aree sicure,
quali apparecchiature devono contenere, assegnazione delle
responsabilità, sistemi di allarme, modalità di concessione
e revoca dei permessi di accesso;
Sicurezza logica: Definizione delle funzioni di sicurezza
utilizzate per l'identificazione e autenticazione, per l'integrità
dei dati, le modalità di gestione delle user-id e delle
password, le modalità di difesa dai programmi pericolosi;
Sviluppo e modifica delle applicazioni: Definizione delle
modalità di protezione delle librerie, delle applicazioni
e delle procedure di gestione delle variazioni applicative;
Sicurezza della rete: Definizione in dettaglio delle
politiche di sicurezza dei firewall e dei router;
Piano di continuità dei trattamenti: Definizione
dei sistemi e delle sedi di ricovero della copia dei dati,
nonché delle modalità di test periodico per il riutilizzo;
Norme per i sistemi dati in outsourcing: Definizione dei
livelli di sicurezza che l'outsourcer deve garantire per
la parte di trattamento che esegue (pari almeno a quelli
interni);
Gestione dei terzi: Descrizione delle norme e delle
cautele per ridurre i rischi Fegati al comportamento di
persone terze;
Sicurezza delle Workstation: Definizione delle norme (chiare
e semplici) che sono necessarie per ridurre i rischi connessi
alla possibile negligenza o imprudenza degli utilizzatori;
Archivi cartacei: Definizione delle modalità di accesso
agli archivi e le eventuali modalità di accesso fuori orario;
Verifiche dello stato della sicurezza: Definizione
del piano dei controlli sull'effettiva esecuzione delle
norme sulla sicurezza;
Allegati tecnici: Descrizione degli strumenti di
sicurezza utilizzati in concreto e dei relativi parametri
di utilizzo.
Così strutturato il DPSS acquisterebbe anche una funzione
di CONTROLLO, partendo infatti dagli scostamenti è possibile:
1. formulare un piano di adeguamento (specificando risorse,
tempi e priorità di intervento)
2. avere una adeguata amministrazione della sicurezza per
mantenere procedure e documentazione sempre aggiornate
3. stabilire un piano di formazione e di addestramento sulla
sicurezza 4. formulare un piano di audit e di test.
ATTIVITÀ INTERNE POSSIBILI:
Occorre premettere che qualsiasi decisione sull'obbligatorietà
della stesura del documento da parte nostra è subordinata
alla valutazione della tipologia del nostro sistema.
Sul punto, secondo una tesi estremamente restrittiva si
dovrebbero considerare non disponibili al pubblico le sole
reti poste all'interno di una unica sede e prive di qualunque
interconnessione con l'esterno, il solo fatto di avere accessi
verso e da Internet configurerebbe il sistema come situato
su reti disponibili al pubblico con il conseguente obbligo
di realizzare il DPSS.
L'ABI ha assunto una posizione ambigua, non citando mai
nella propria recente lettera circolare il tema Internet,
che nel nostro caso dovrebbe, in base alle nozioni assunte,
costituire elemento discriminante.
Altre Associazioni, come Assofin, non condividono l'impostazione
descritta che fa capo in vece al Segretario dell'autorità
Garante, peraltro da sempre allineato su posizioni oltranziste
e poco flessibili.
Pragmaticamente, in attesa di acquisire maggiori certezze
sul punto, è forse utile valutare comunque l'utilità per
la società di poter disporre di un tale documento e se del
caso ipotizzarne la stesura. Secondo sempre una corrente
dottrinale se ne suggerisce la realizzazione anche nei casi
in cui non risulti obbligatorio, in quanto si tratterebbe
di un accorgimento importante per provare la diligenza del
titolare del trattamento ai fini della responsabilità civile.
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| D)
ARCHIVI CARTACEI |
| Dl
Qualora i documenti contengano DATI COMUNI:
1) Designare gli incaricati per iscritto limitando l'accesso
alle sole informazioni necessarie per espletare i compiti
assegnati
2) Gli atti e i documenti devono essere conservati in archivi
ad accesso selezionato e se affidati agli incaricati per
i trattamenti, gli stessi potranno restituirli al termine
delle operazioni, ponendo quindi un limite alla permanenza
dei documenti presso gli incaricati. D2 Qualora i
documenti contengano DATI SENSIBILI oltre a quanto detto
sopra:
1) 1 documenti devono essere sempre conservati in contenitori
o in cassetti chiusi a chiave (N.B. TRATTASI Dl UNA MISURA
MINIMA INDEROGABILE), ne deriva un particolare obbligo di
cura nella conservazione da parte degli incaricati del trattamento
2) L'accesso agli archivi contenente dati sensibili (ad
esempio dati relativi al personale) deve essere controllato
e limitato agli INCARICATI che abbiano ricevuto istruzioni
in tal senso 3) Bisogna inoltre aprire e conservare un REGISTRO
DEGLI ACCESSI -INGRESSI per gestire le ammissioni post orario
di chiusura degli archivi stessi.
ATT.NE Tutte le istruzioni appena elencate sub Dl
e D2 si applicano anche ai supporti non informatici contenenti
la riproduzione di informazioni relative ai dati sensibili
contenute in archivi informatici. |
RIEPILOGO
DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI
DALLA LEGGE 675/1996 |
| 1) Designazione
di responsabili del trattamento (eventuale)
2) Individuazione degli incaricati del trattamento (interni
ed esterni)
3) Notificazione al Garante (da effettuare in via preventiva
e per ogni modifica intervenuta rispetto ai dati precedentemente
notificati)
4) Redazione di istruzioni per i responsabili
5) Redazione di istruzioni per gli incaricati
6) Redazione delle informative per gli interessati
7) Redazione dei modelli per acquisire, ove richiesto, il
consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati
8) Predisposizione di una procedura volta a soddisfare le
istanze presentate ai sensi dell'art.13 della legge 675/96
9) Adozione delle misure minime di sicurezza introdotte
con D.P.R. n. 318/99 (individuare gli amministratori di
sistema - eventuale; individuare il soggetto preposto alla
custodia delle parole chiave; redarre il DPSS - eventuale)
10) Predisposizione di procedure di verifica del rispetto
delle norme in materia di trattamento dei dati personali
e di report per il titolare del trattamento (al quale compete
comunque il dovere di vigilare sull'operato dei responsabili
e degli incaricati) |
| RIEPILOGO
DEI PRINCIPALI PROFILI DI RESPONSABILITÀ |
| 1)
PENALE
Omessa o infedele notificazione: reclusione
3 mesi - 2 anni chiunque sia tenuto
Omessa notificazione cessazione: reclusione
fino a 1 anno chiunque sia tenuto
Trattamento illecito dati comuni: reclusione
fino a 2 anni chiunque
Aggravanti:
- comunicazione o diffusione: reclusione 3 mesi -
2 anni
- se deriva nocumento: reclusione 1 - 3 anni
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Trattamento illecito
dati sensibili: reclusione 3 mesi - 2 anni chiunque
Aggravanti:
- se deriva nocumento: reclusione 1 - 3 anni |
Omessa adozione
di misure sicurezza: reclusione fino a un anno chiunque
sia tenuto Aggravanti:
- se deriva nocumento: reclusione 2 mesi - 2 anni
- Ipotesi colposa: reclusione fino a 1 anno
Inosservanza dei provvedimenti del Garante: reclusione
3 mesi - 2 anni chiunque sia tenuto 2)
AMMINISTRATIVO Omessa fornitura
o esibizione documentazione richiesta dal Garante: Pagamento
somma da 1 a 6 milioni Violazione obblighi
di informazione all'interessato: Pagamento somma da 500
mila a 3 milioni 3) CIVILE
Oltre ai profili di responsabilità per fatto illecito, contrattuale
e di responsabilità civile in genere legati all'attività di
trattamento dei dati, si segnala che lart.15 della legge 675/96
in relazione proprio alle misure di sicurezza impone che siano
continuamente rapportate al progresso tecnologico anche in
relazione ai trattamenti effettuati e alla natura delle stesse
in modo da ridurre al minimo i rischi. Nel caso in cui dal
trattamento provochi danni chiunque li provoca è tenuto al
risarcimento ai sensi dell'art.2050 del codice civile. Viene
quindi assimilata l'attività di trattamento all'esercizio
di attività pericolose con l'inversione dell'onere della prova
e l'obbligo di dimostrare di avere adottato ogni misura utile
ad evitare il danno. |
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