Ratifica
ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati
in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea:
Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995,
del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre
1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via
pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee,
di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a
Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione
relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono
coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli
Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26
maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione
di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche
internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre
1997. Delega al Governo per la disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
e degli enti privi di personalità giuridica.
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 250, S.O.)
Art. 11. Delega
al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare,
entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche e delle società, associazioni od enti
privi di personalità giuridica che non svolgono
funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere la responsabilità in relazione alla
commissione dei reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter,
317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis,
640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo
comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso
con abuso della qualità di operatore del sistema,
del codice penale;
b) prevedere la responsabilità in relazione alla
commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumità pubblica
previsti dal titolo sesto del libro secondo del codice
penale;
c) prevedere la responsabilità in relazione alla
commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590
del codice penale che siano stati commessi con violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
d) prevedere la responsabilità in relazione alla
commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente
e del territorio, che siano punibili con pena detentiva
non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa
alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre
1962, n. 1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla
legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni, dal decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dal decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
99, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490;
e) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del presente
comma sono responsabili in relazione ai reati commessi,
a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni
di rappresentanza o di amministrazione o di direzione,
ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri di gestione
e di controllo ovvero ancora da chi è sottoposto
alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate,
quando la commissione del reato è stata resa possibile
dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni;
prevedere l'esclusione della responsabilità dei
soggetti di cui all'alinea del presente comma nei casi
in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo
interesse proprio o di terzi;
f) prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate
e dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell'alinea
del presente comma;
g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a lire
tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione
in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell'ammontare
dei proventi del reato e delle condizioni economiche e
patrimoniali dell'ente, prevedendo altresì che,
nei casi di particolare tenuità del fatto, la sanzione
da applicare non sia inferiore a lire venti milioni e non
sia superiore a lire duecento milioni; prevedere inoltre
l'esclusione del pagamento in misura ridotta;
h) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della
sanzione pecuniaria entro i limiti
del fondo comune o del patrimonio sociale;
i) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del
reato, anche nella forma per equivalente;
l) prevedere, nei casi di particolare gravità, l'applicazione
di una o più delle seguenti sanzioni in aggiunta
alle sanzioni pecuniarie:
1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della
sede commerciale;
2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o
concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3) interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività ed
eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario
della medesima quando la prosecuzione dell'attività è necessaria
per evitare pregiudizi ai terzi;
4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica
amministrazione;
5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;
6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;
7) pubblicazione della sentenza;
m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle
lettere g), i) e l) si applicano soltanto nei casi e per
i tempi espressamente considerati e in relazione ai reati
di cui alle lettere a), b), c) e d) commessi successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
previsto dal presente articolo;
n) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria
di cui alla lettera g) è diminuita da un terzo alla
metà ed escludere l'applicabilità di una
o più delle sanzioni di cui alla lettera l) in conseguenza
dell'adozione da parte dei soggetti di cui all'alinea del
presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace
riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;
o) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera l) sono
applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione
dei requisiti richiesti;
p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei
divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l),
la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei confronti
della persona fisica responsabile della violazione, e prevedere
inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere
g) e i) e, nei casi più gravi, l'applicazione di
una o più delle sanzioni di cui alla lettera l)
diverse da quelle già irrogate, nei confronti dell'ente
nell'interesse o a vantaggio del quale è stata commessa
la violazione; prevedere altresì che le disposizioni
di cui alla presente
lettera si applicano anche nell'ipotesi in cui le sanzioni
di cui alla lettera l) sono state applicate in sede cautelare
ai sensi della lettera o);
q) prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli
enti sono applicate dal giudice competente a conoscere
del reato e che per il procedimento di accertamento della
responsabilità si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando
l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse
fasi del procedimento penale;
r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle
lettere g), i) e l) si prescrivono decorsi cinque anni
dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a),
b) c) e d) e che l'interruzione della prescrizione è regolata
dalle norme del codice civile;
s) prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, di un'Anagrafe nazionale
delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei
soggetti di cui all'alinea del presente comma;
t) prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti
ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto,
funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione,
che sia assicurato il diritto dell'azionista, del socio
o dell'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente
comma, nei confronti dei quali sia accertata la responsabilità amministrativa
con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a
q), di recedere dalla società o dall'associazione
o dall'ente, con particolari modalità di liquidazione
della quota posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento
di cui alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le
forme con cui tale diritto può essere esercitato
e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta in
base al suo valore al momento del recesso determinato a
norma degli articoli 2289, secondo comma, e 2437 del codice
civile; prevedere altresì che la liquidazione della
quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti
soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente, ove
non ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera l), numero
3), debba richiedere al Presidente del Tribunale del luogo
in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un
curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri
gestionali comunque inerenti alle attività necessarie
per la liquidazione della quota, compresa la capacità di
stare in giudizio; agli oneri per la finanza pubblica derivanti
dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante
gli ordinari stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi
previsti nello stato di previsione del Ministero della
giustizia;
u) prevedere che l'azione sociale di responsabilità nei
confronti degli amministratori delle persone giuridiche
e delle società, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa
con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a
q), sia deliberata dall'assemblea con voto favorevole di
almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui
questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno
di un quarantesimo negli altri casi; disciplinare coerentemente
le ipotesi di rinuncia o di transazione dell'azione sociale
di responsabilità;
v) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito
dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio
o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti
di cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata
accertata la responsabilità amministrativa con riferimento
a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia vincolato
dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto
tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità del
soggetto ed il danno subìto; prevedere che la disposizione
non operi nel caso in cui il reato è stato commesso
da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza
di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione
o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri
di gestione e di controllo, quando la commissione del reato è stata
resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi
a tali funzioni;
z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v)
si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione di risarcimento
del danno è proposta contro l'azionista, il socio
o l'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente
comma che sia stato consenziente o abbia svolto, anche
indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo
o di amministrazione, anteriormente alla commissione del
fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità dell'ente.
2. Ai fini del comma 1, per «persone giuridiche» si
intendono gli enti forniti di personalità giuridica,
eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano
pubblici poteri.
3. Il Governo è altresì delegato ad emanare,
con il decreto legislativo di cui al comma 1, le norme
di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato,
nonché le norme di carattere transitorio.
|