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AGGIORNAMENTO PRIVACY
Testo unico in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. 196/03)

Vi segnaliamo che il Governo ha varato il Testo Unico in materia di protezione dei dati personali che è entrato in vigore il 1° gennaio 2004, e ha sostituito la L 675/1996 e molte disposizioni di legge e di regolamento.
Tale termine rappresenta l’ultima occasione per adeguarsi alla normativa.
Queste le principali novità del Testo Unico:
MISURE DI SICUREZZA: Entro il 30 giugno 2004 sarà obbligatorio adeguarsi alle nuove misure di sicurezza introdotte dal Testo Unico.
È altresì generalizzato l'obbligo del DPSS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) da redigere entro il 31 marzo di ogni anno.

NOTIFICAZIONI: Nei casi in cui sono obbligatorie (art. 37 del codice) devono effettuarsi entro il 30 aprile 2004.

INADEMPIMENTI: Il titolare che per ragioni tecniche non riesce ad adeguarsi alle misure deve redigere un documento (avente data certa) in cui motiva le ragioni dei ritardi. Avrà dunque tempo un anno dall'entrata in vigore del codice per adeguarsi ma nel frattempo dovrà garantire che i rischi a cui sono sottoposti i dati non incrementino. Considerati gli ulteriori oneri che graverebbero sull’azienda, appare più semplice e conveniente adeguarsi!

Di seguito Vi riportiamo lo schema dei principali illeciti e delle relative sanzioni:
PRINCIPALI ILLECITI E RELATIVE SANZIONI INTRODOTTE
DAL D.Lgs 196/03
ILLECITI CIVILI
SANZIONI
Art. 161. Assenza informativa privacy Sanzione da 3.000 a 18.000 euro
Assenza informativa privacy per dati sensibili o giudiziari o in caso di trattamenti che presentano rischi specifici o di maggiore rilevanza del pregiudizio Sanzione da 5.000 a 30.000 euro (moltiplicabile per 3 a seconda delle condizioni economiche del contravventore)
Art. 163. Omessa o incompleta notificazione al Garante Sanzione da 10.000 a 60.000 euro
Art. 164. Omissione di fornire informazioni o esibire documenti richiesti dal Garante Privacy Sanzione da 4.000 a 24.000 euro
ILLECITI PENALI
SANZIONI
Art. 167. Trattamento illecito di dati personali Reclusione da 6 mesi a 3 anni. Possibile estinguere il reato ex art. 169 T.U., pagando una somma di denaro se ci si regolarizza entro il termine prescritto (non + di 6 mesi)
Art. 168. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante Reclusione da 6 mesi a 3 anni
Art. 169. Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati Arresto fino a 2 anni o sanzione amministrativa, pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro
Art. 170. Inosservanza dei provvedimenti del Garante Arresto da 3 mesi a 2 anni
Permangono, peraltro, le responsabilità ex art. 2049 c.c. (responsabilità prevista in capo a padroni e committenti), 2050 c.c. (responsabilità oggettiva per esercizio di attività pericolosa), Legge n. 547/1993 "Crimini informatici commessi da dipendenti ed addebitabili all’azienda".
Al fine di non incorrere in tali responsabilità, Vi evidenziamo l’opportunità di adottare il codice di condotta per un corretto utilizzo dei sistemi informatici aziendali.
Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento invitandoVi sin d’ora a prendere contatto con lo Studio Legale Briola, anche per via telefonica, onde ottenere tutte le risposte ai Vostri quesiti.
Lo Studio Legale Briola è a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.